Riceviamo e pubblichiamo:
Con riferimento ai vari articoli apparsi sui media locali di Teramo quali “Procedure errate a danno dei
contribuenti”, “CARTELLE PAZZE DELLA SOGET: I CITTADINI CONTINUANO A PAGARE SOMME NON DOVUTE”,
“Preavviso di fermo amministrativo senza il rispetto della legge per centinaia di cittadini teramani”, ecc
relativi alla ipotetica errata applicazione di spese/sanzioni sui preavvisi di fermo amministrativo emesse
nell’ambito dell’attività di riscossione per conto del Comune di Teramo, corre l’obbligo per la scrivente
società fare le opportune precisazioni in ordine alle immotivate affermazioni, anche al fine di evitare di
ingenerare nei contribuenti attese infondate.
Innanzitutto va precisato che la SO.G.E.T. S.p.a. esegue la sua attività nel rigoroso rispetto della normativa
di settore che disciplina puntualmente le attività, le spese e diritti che possono essere addebitati a carico
dei contribuenti che non hanno provveduto al pagamento nei termini previsti.
Con particolare riferimento alla denunciata applicazione di spese per i fermi amministrativi la norma è
molto chiara ed inequivocabile; infatti l’art. 2, comma 611, lett. e), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilità 2014), ha confermato in maniera indiscutibile:
e) l’agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui
al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2001, con l’avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l’invio della
comunicazione preventiva di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;
E’ di tutta evidenza che la norma trovi fondamento nella necessità di riconoscere una copertura alle spese
sostenute per la lavorazione, produzione e notifica dei preavvisi di fermo.
Poiché tali spese corrispondono esattamente al dettato normativo, nessuna violazione o richiesta impropria
può essere addebitata alla scrivente. Tra l’altro tale procedura è applicata allo stesso modo da Agenzia delle
Entrate-Riscossione oltre che dagli altri concessionari e dai Comuni.
Sarebbe opportuno che prima di diffondere notizie così allarmanti e creare inutili attese nei cittadini, venga
verificata la effettiva competenza delle fonti rivolgendosi a professionisti o enti qualificati e non a chi,
invece, non perde occasione per continuare la propria battaglia personale contro la SO.G.E.T. S.p.a.
In ogni caso gli uffici della SO.G.E.T. S.p.a. sono a disposizione dei cittadini per fornire supporto e
chiarimenti in ordine alla propria posizione.