Il Partito Democratico di Teramo, preso atto delle proposte di autonomia differenziata oggetto di accordo con il Governo nazionale, presentate in particolare dalle regioni Veneto e Lombardia, e che tali proposte non contemplano la contestuale applicazione dei fabbisogni e dei costi standard ai fini della definizione dei “livelli essenziali di prestazioni” come sancito dalla normativa vigente, né tanto meno prevedono il relativo fondo di perequazione necessario ad avviare processi virtuosi e unitari su tutto il territorio nazionale, considerato che tali ipotesi costituirebbero un ulteriore ed inaccettabile aggravamento del divario esistente tra il Nord e il Sud dell’Italia, avanza il presente ODG da presentarsi al primo consiglio comunale utile, impegnando Il Sindaco ad inviare il presente deliberato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ai Presidenti di Camera e Senato, ai Gruppi parlamentari.
IL CONSIGLIO COMUNALE DI TERAMO
Considerato che:
– l’art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, adeguando “i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”;
– l’art. 114 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” e che le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”;
– l’art. 117 della Costituzione stabilisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, riconoscendo che le Regioni sono dotate di potere legislativo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;
– l’art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell’attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell’art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;
– l’art. 119 della Costituzione prevede l’autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento europeo; il medesimo articolo stabilisce anche che: (i) lo Stato istituisce con legge un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante; (ii) le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite; (iii) per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
Considerato, altresì:
che l’art. 116, terzo comma, della Costituzione:
– dispone che “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;
– consente che l’attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
– prevede che l’iniziativa del procedimento per la concessione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, spetti alla regione interessata;
– prevede, altresì, che sull’iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali;
– stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell’Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo;
Considerato inoltre:
– che, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;
Ritenuto che
– le proposte di accordo sull’autonomia differenziata, oggetto di accordo con il Governo nazionale, presentate in particolare dalle Regioni Lombardia e Veneto, non garantiscono la tenuta unitaria del Paese, ma una loro applicazione, come da proposta, aggravano le distanze tra Nord e Sud in assenza di una contestuale definizione di fabbisogni standard e dei livelli essenziali delle prestazione su tutto il territorio nazionale e del relativo fondo perequativo;
– che la corretta e prioritaria applicazione dei fabbisogni e dei costi standard, ai fini dell’allocazione delle risorse tra territori, non possa prescindere dalla definizione puntuale dei “livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, come sancito dall’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e dalla legge delega n. 42 del 2009, ad oggi ancora in larga parte disattesa;
– il percorso volto all’attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione, debba avvenire nel rigoroso ed attento rispetto dei principi di cui all’art. 119, come già richiamato, della medesima Carta Costituzionale, con particolare riferimento a quanto ivi previsto in materia di: (i) istituzione di un “fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”; (ii) garanzia del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni; (iii) destinazione di risorse aggiuntive ed effettuazione di interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali;
ESPRIME
LA PRORPIA CONTRARIETA’ ad ogni proposta di autonomia , così come previsto dal citato art. 116, terzo comma della Costituzione Italiana, che non preveda la contestuale applicazione dei fabbisogni e dei costi standard ai fini della definizione dei “livelli essenziali di prestazioni” come sancito dalla normativa vigente, nonché del relativo fondo di perequazione necessario ad avviare processi virtuosi e unitari su tutto il territorio nazionale
IMPEGNA
Il Sindaco ad inviare il presente deliberato al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ai Presidenti di Camera e Senato, ai Gruppi parlamentari di Camera e Senato.