MONTORIO – Montorio Polis, a seguito della risposta dell’ufficio urbanistica, ribadisce la Sua posizione relativamente ai 19.000 € erogati dal Comune di Montorio al Vomano al fine di operare la “manutenzione ordinaria annuale” del Parco Attrezzato del Fiume Vomano.
Montorio Polis, pertanto, invita nuovamente la giunta Montoriese a ritirare in autotutela la determina in questione.
Dopo aver letto la risposta dell’ufficio urbanistica, relativa all’esborso di circa 19.000 euro operato al fine di provvedere alla “manutenzione ordinaria annuale del parco attrezzato Fiume Vomano” ( cit. determina 494 del 18.06.2019 ), non possiamo non replicare facendo rilevare una certa confusione tra attività di “innovazione” ( art. 2 e 6 convenzione citata ), operate dalla ditta NL Group, e attività di manutenzione ordinaria e straordinaria ( annuale o periodica ), regolate dall’art. 10 della detta convenzione.
L’art. 6 della convenzione, citato nella risposta dell’ufficio urbanistica a sostegno dell’esborso,puntualizza testualmente che “alla cooperativa per le opere descritte all’art. 2 spetta la somma riportata in progetto previa approvazione e congruità del responsabile della riserva. Il comune si impegna al pagamento di detta somma…..”.
Vediamo, allora, secondo l’art. 2 della convenzione, quali sono questi progetti che impegnano il comune ad un esborso in favore della cooperativa: “il comune affida, altresì, al consorzio la realizzazione di tutte le opere agroforestali, ambientali e architettoniche derivanti dal Piano particolareggiato, dai Piani di Gestione, e da qualsiasi altra fonte di finanziamento pubblico e privato. Tutte le attività di gestione, sopra enunciate, dovranno preventivamente essere approvate e disciplinate dall’Amministrazione Comunale per il tramite di provvedimenti emessi dal responsabile della riserva in premessa indicato”.
L’articolo 2, pertanto, sembra circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 2 e dell’art. 6 alle attività di realizzazione di opere agroforestali, ambientali e architettoniche ( quindi, essenzialmente miglioramenti ) e tra queste attività, senza dubbio, non rientra lo “sfalcio dell’erba” e la “manutenzione ordinaria annuale”.
La manutenzione ordinaria annuale, così come la manutenzione straordinaria, è regolata, invece, dall’art. 10 della stessa convenzione, per cui: “sono a carico della concessionaria ( la ditta ) gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni necessarie, per tenere in efficienza gli impianti e le strutture della Riserva, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario”.
La confusione, purtroppo, regna sovrana: nella determina 494, quella iniziale, si parla di “manutenzione ordinaria annuale”, disciplinata dall’art. 10 della convenzione, nella risposta dell’ufficio Urbanistica vengono citate opere e progetti e l’esborso viene ricondotto al combinato disposto dell’art. 6 e dell’art. 2 della convenzione.
Nella confusione, tuttavia, piuttosto che alla risposta dell’Ufficio Urbanistica, Noi facciamo riferimento alla determina ufficiale, la 494 del 2019, che parla di “manutenzione ordinaria annuale”, in virtù della quale il Comune nulla deve alla ditta concessionaria.
Invitiamo, pertanto, l’amministrazione comunale, di nuovo, a ritirare in autotutela la determina con cui la stessa ha stanziato i famosi 19.000 €.