Riceviamo e pubblichiamo
Egr. signor Sindaco,
da qualche giorno, con l’arrivo del bel tempo, le api del territorio sono all’opera per impollinare le nostre piante e per regalarci il meglio delle produzioni agro-alimentari. Fanno visita anche ai tigli ornamentali in fiore e ad altre piante minori in fioritura nei parchi e nei giardini del vostro comune. Oltre alle api, però, entrano in attività altri insetti, come gli afidi che sporcano l’area sottostante agli alberi, con l’appiccicosa melata, e le fastidiose zanzare. Per quest’ultimi, come spesso succede, i Comuni hanno previsto trattamenti insetticidi sul verde pubblico. Ultimamente, quasi ovunque, il servizio viene appaltato a ditte esterne che per impiegare minor tempo possibile usano pesticidi (neonicotinoidi) sempre più potenti ed efficaci e dall’azione prolungata, con conseguente avvelenamento delle nostre api. Ci sembra doveroso portare alla sua attenzione l’art.4 della legge del parlamento italiano n. 313/2004 del 24 dicembre 2004, (disciplina dell’uso dei fitofarmaci) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre 2004, (in calce il link alla norma di riferimento) e la legge regionale n.23/2013 del 09/08/2013 che ha regolamentato l’uso dei fitofarmaci:
Art. 11 (Uso di fitofarmaci) 1. Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali, allo scopo di impedire ogni mortalità di insetti impollinatori e assicurare all’apicoltura l’indispensabile attività pronuba delle api.
2. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni; in tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api. 3. Ogni moria di api per sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalata dagli apicoltori o per il tramite delle loro associazioni ai Servizi veterinari delle ASL e al Servizio fitosanitario regionale, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause. 4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione regionale competente in materia di salute, sentita la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. 5. Con la deliberazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può altresì prescrivere l’impiego, anche fuori dal periodo fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi. Chiediamoci allora: che necessità c’è di trattare con gli insetticidi le piante in fiore? Perché non attendere la fine della fioritura per intervenire? Questo veniamo a chiederLe come Associazione, per la difesa delle api e dell’apicoltura. . Certi che il vostro impegno si unirà al nostro nella salvaguardia della biodiversità del territorio comunale e sicuri dell’accoglimento della nostra richiesta, Le porgiamo cordiali saluti. Associazione Apicoltori Regione Abruzzo