Confessiamo! Quando leggiamo le repliche piccate (eufemismo) di Strada dei Parchi ai nostri comunicati un po’ ci dispiace e non ce ne facciamo una ragione. Insomma, Strada dei Parchi sembra “vedere rosso” non appena prendiamo parola con un atteggiamento che stentiamo a comprendere. Anzi, non lo capiamo proprio.

 
Nella foga l’A.D. Ramadori pare arrivare a contestare conclusioni a cui non siamo, ancora, giunti.
 

Infatti, in primo luogo abbiamo citato per esteso una norma, il D.lgs.264/2006, che è stentorea nell’affermare che l’adeguamento delle gallerie ai requisiti minimi di sicurezza entro il 30 aprile 2019 doveva esser fatto dal gestore, cioè il concessionario.

Il dato letterale della legge è difficilmente contestabile. Lo riportiamo qui sotto di nuovo*, tanto è inequivocabile. Come si può arrabbiarsi per aver citato una norma del nostro Stato?

Anche il fatto che il traforo del Gran Sasso, la terza galleria stradale italiana per lunghezza, non sia a norma è finalmente cosa nota, anche se vi è da rimanere strabiliati tanto il fatto ci pare clamoroso, considerato che c’erano 13 anni per fare l’adeguamento e che le conseguenze le pagano i cittadini che ora vanno a 60 km/h.
 
Noi in conferenza stampa en passant e per pura cronaca (perché ci piace leggere gli atti e non i comunicati) l’abbiamo pure ricordato che SdP sostiene nelle note stampa di non essere stata messa in condizione di operare. Però, se esistono soggetti o apparati che hanno materialmente impedito o ostacolato l’azione del gestore per ben 13 anni su un tema così delicato arrivando alle conseguenze odierne, a nostro avviso sarebbe stato bene disporre da tempo l’invio degli atti alle procure competenti e alla Corte dei Conti, chiedendo gli opportuni provvedimenti. O no? O forse SdP l’ha fatto e non ne ha dato comunicazione oppure ci è sfuggito?
 

In ogni caso sul punto, come detto, abbiamo attivato l’accesso agli atti presso gli enti pubblici per ricostruire l’intera vicenda. Per cui l’A.D. Ramadori dovrebbe plaudire alla nostra azione invece di arrabbiarsi così tanto, perché tutti sanno che non guardiamo in faccia a nessuno. Amiamo leggere e divulgare le carte che sono troppo spesso ad impolverarsi nei cassetti prima di fare un ulteriore passo in avanti – cioè segnalare ai soggetti a vario titolo competenti quelle che ci parranno essere eventuali discrasie, incongruenze, omissioni o inadempienze.

Tra l’altro l’accesso agli atti appare già nelle prime fasi foriero di spunti interessanti visto che nel paese in cui ci si scanna per il TAV la Commissione Permanente Gallerie che dovrebbe sovrintendere alla messa in sicurezza di centinaia di tunnel oggi non a norma (l’85% nel sud Italia secondo l’Ing. Migliorino del Ministero delle Infrastrutture) non ha l’incarico di responsabile assegnato e neanche un’email (sic!). Alleghiamo lo screenshot preso poco fa dal sito del Ministero delle Infrastrutture.
 

In ultimo, per quanto riguarda la frase di Ramadori secondo cui “ Mischiare la questione dell’adeguamento alle norme comunitarie delle Gallerie del Traforo con i rischi ambientali, ipotizzati dalla procura di Teramo, non ha nessun senso.” basterà fare copia-incolla dell’Art.1 del D.lgs.264/2006 dove si chiarisce che:

“Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente decreto ha lo scopo di garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie della rete stradale transeuropea mediante la progettazione e l’adozione di misure di prevenzione atte alla riduzione di situazioni critiche che possano mettere in pericolo la vita umana, l’ambiente e gli impianti della galleria, nonché mediante misure di protezione in caso di incidente.” (neretto e sottolineatura nostri, ndr).

Più chiaro di così…

*
 Commi 7 e 8 dell’Art.10 del Decreto 264/2006 (sottolineature nostre, ndr) “7. I lavori di adeguamento delle gallerie sono realizzati secondo un programma operativo e dovranno essere completati entro il 30 aprile 2019. 8. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure previste dal presente articolo i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.” Sempre sulla parte finanziaria l’art.17 ci appare chiarissimo “1. Gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, sono posti a carico dei Gestori sulla base del costo effettivo del servizio e secondo tariffe da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per l’esame dei progetti di qualunque importo, in prima applicazione, si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. 2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

MOBILITAZIONE PER L’ACQUA DEL GRAN SASSO