L’AQUILA – La Corte costituzionale, con sentenza n.167 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, (commi 20, lettera a) e 21) della Legge di stabilità regionale 2024 promossa dal Consiglio dei Ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Le due modifiche in oggetto riguardano le norme sull’attività edilizia nella Regione Abruzzo e in particolare il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l’obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. Con il primo intervento infatti viene consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.2022 previo rilascio del titolo edilizio abitativo. Per quanto riguarda il secondo punto, che interviene sulle Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente, si definiscono vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti al 31.12.2022.
“Accogliamo con grande soddisfazione il pronunciamento della Corte Costituzionale – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri – consapevoli di aver svolto il nostro ruolo sempre nel pieno rispetto dei dettami costituzionali. Anche in questo caso eravamo più che convinti che la bontà del nostro intervento legislativo fosse certificata dal massimo organo di garanzia costituzionale”. (ACRA)