GIULIANOVA – Si comunica che L’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo ha emesso una circolare esplicativa in riferimento alle attività poste in essere dagli uffici tecnici comunali in applicazioni delle disposizioni previste dall’Ordinanza Balneare 2024. Nella circolare, si forniscono indicazioni circa le procedure per l’installazione di opere stagionali ovvero opere installate durante la stagione balneare (che non rientrano nel titolo concessorio) e che andranno rimosse obbligatoriamente entro il 24 novembre 2024.
I concessionari, pertanto, devono inoltrare all’ Ufficio tecnico comunale demaniale competente, apposita istanza, a firma di un tecnico abilitato e regolarmente iscritto presso Albi professionali, ovvero C.I.L.A. (comunicazione inizio lavori asseverata) redatta ai sensi del D.P.R. 380/01 art.6, comma 1 lett.e-bis che recita: “Le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”, accompagnata da richiesta autorizzazione paesaggistica (la cui validità è quinquennale) ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/04 per le opere stagionali la cui permanenza sia superiore a 120 giorni e comunque sempre inferiore a 180 gg.
Laddove la permanenza delle opere stagionali sia inferiore ai 120 giorni non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
Nella circolare si precisa altresì che, nel periodo invernale (dal 24 novembre al 5 marzo), laddove venga richiesta la perimetrazione con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a 1,80 mt. e per un massimo di 150 mq, così come previsto nell’ art.4 dell’Ordinanza Balneare 2024, l’istanza dovrà essere ugualmente effettuata con CILA a firma di un tecnico abilitato.