TERAMO – Adesso è certo quanto anticipato nella giornata di ieri: “si ordina che …l’incontro di calcio Vastese – Teramo, valevole per il Girone Unico del Campionato regionale “Eccellenza” di calcio, in programma domenica 7 aprile 2024 presso lo stadio Aragona di Vasto, venga disputato con DIVIETO DI TRASFERTA per i residenti della provincia di Teramo e dispone, altresì, che la vendita degli stessi tagliandi, a cura della Vastese Calcio e di chiunque altro organismo a ciò deputato, avvenga previa esibizione del documento di identità, con annotazione in calce al biglietto degli estremi identificativi, allo scopo di rendere effettiva la misura anzidetta.
Il Questore di Chieti è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento, nonché della notifica dello stesso ai Presidenti delle Società calcistiche interessate“.

In appresso la nota integrale della Prefettura di Chieti – Vista la nota Div. Gab. Cat. A.4, in data 26 marzo 2024, con la quale il Questore di Chieti ha segnalato al Ministero dell’Interno i profili di rischio che caratterizzano lo svolgimento dell’incontro di calcio “Vastese – Teramo”, valevole per il Girone Unico del Campionato regionale “Eccellenza” di calcio, in programma domenica 7 aprile 2024 presso lo stadio “Aragona” di Vasto (CH), a causa dell’accesa rivalità esistente tra le due tifoserie, emersa in particolare in occasione del recente incontro di Coppa Italia del 15 novembre 2023, presso il medesimo stadio, richiedendo all’Osservatorio di analizzare la valutazione della misura del divieto di trasferta per i tifosi ospiti, anche in relazione agli episodi ultimi, con particolare riferimento alla loro trasferta a Giulianova;
Considerate le risultanze emerse in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, svoltosi presso questa Prefettura il 26 marzo 2024, nel corso del quale, in relazione all’incontro anzidetto, il Questore, nel ribadire la propria posizione in merito, alla luce dei pessimi rapporti tra le tifoserie e i recenti comportamenti dei tifosi teramani, molti dei quali nelle scorse settimane, si sono resi protagonisti di gravi fatti in occasione dell’incontro di calcio Giulianova-Teramo, a motivo dei quali sono stati operati arresti ed assunti provvedimenti di DASPO, ha rappresentato che la misura adeguata per la gestione delle relative criticità è la sola interdizione alla trasferta dei tifosi teramani: ciò anche in considerazione della particolare collocazione dello stadio vastese, in pieno centro cittadino ed alla particolare avversità dei tifosi vastesi, proprio nei riguardi di quella teramana;
Acquisito, in sede di COSP, il parere del Sindaco di Vasto che ha ritenuto la suddetta misura di rigore l’unica idonea per la partita di calcio de quo e gli altri pareri dello stesso avviso del Ufficiale del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
Vista la Determinazione n. 17/2024, in data 27 marzo 2024, con la quale il predetto Osservatorio presso il Ministero dell’Interno, accertati i profili di rischio dell’incontro di calcio suddetto, ha invitato il
Questore di Chieti, a valutare la possibilità di adottare misure organizzative specifiche;
Esaminata l’ulteriore nota integrativa del Questore di Chieti del 28 marzo 2024, con cui si ribadisce la richiesta dell’adozione della più restrittiva misura del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Teramo in ragione delle seguenti motivazioni:
1) episodi di tensione tra le due tifoserie in occasione dell’incontro di Coppa Italia dello scorso
15 novembre 2023, a Vasto, in occasione della quale l’esiguo numero di tifosi del Teramo è stato scortato sino al casello autostradale dalle Forze di Polizia al fine di scongiurare disordini accentuati dalla amicizia tra le tifoserie della Vastese e del Giulianova, storicamente acerrima rivale di quella teramana, caratterizzata da recenti scontri in occasione della gara Giulianova-Teramo del 4 febbraio scorso, con l’evidente rischio che l’occasione possa ingenerare ulteriori disordini;
2) la quasi concomitante presenza nella serata del 7 aprile 2024, a Vasto, dell’incontro di basket tra la squadra locale e quella del Chieti, con arrivo della tifoseria teatina, a sua volta acerrima nemica sia della tifoseria vastese che teramana e quindi con ulteriore rischio di scontri;
3) la particolare collocazione dello stadio vastese, in pieno centro cittadino, caratterizzata dalla presenza di condomini di civile abitazione da cui in passato sono stati lanciati, in passato, cori ed oggetti contro la tifoseria ospite in fila per accedere al settore di competenza, con intervento delle Forze di Polizia per riportare l’ordine nell’area interessata;
4) i recenti eventi del 14 maggio 2023, in occasione dell’incontro di calcio Vastese-Termoli, ove, per gli episodi d’intemperanza ed invasione di campo, hanno determinato l’adozione di provvedimenti di DASpo. per appartenenti ad entrambe le tifoserie;

considerato che è previsto l’arrivo di un numero decisamente superiore di tifosi ospiti per la partita in questione rispetto a quella di Coppa Italia suddetta, in relazione alla diversa importanza del campionato;
Ritenuto, pertanto, indispensabile e necessario adottare i provvedimenti a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, in linea con quanto segnalato dal Questore, soprattutto con la nota integrativa ed aggiornativa del 28 Marzo 2024, che ha introdotto nuovi elementi di aggravamento del quadro di rischio già comunque fino ad allora evidenziato;
Vista la legge 4 aprile 2007 n. 4l recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”;
Visto l’art. 2 del T.U.L.P.S. adottato con R.D. 18 giugno 193l, n. 773;
ORDINA
per quanto sopra riportato, che l’incontro di calcio “Vastese – Teramo”, valevole per il Girone Unico del Campionato regionale “Eccellenza” di calcio, in programma domenica 7 aprile 2024 presso lo stadio
“Aragona” di Vasto (CH), venga disputato con DIVIETO DI TRASFERTA per i residenti della provincia di Teramo e dispone, altresi, che la vendita degli stessi tagliandi, a cura della Vastese Calcio e di chiunque altro organismo a ciò deputato, avvenga previa esibizione del documento di identità, con annotazione in calce al biglietto degli estremi identificativi, allo scopo di rendere effettiva la misura anzidetta.
Il Questore di Chieti è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento, nonché della notifica
dello stesso ai Presidenti delle Società calcistiche interessate.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo-Sezione Staccata di Pescara, nel termine di 60 (sessanta giorni) dalla data di notifica, ai sensi del D.L.vo 2 luglio 2010 n.104 o, in alterativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica, ex D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.
(Chieti, data del protocollo – Il Prefetto Della Cioppa)