ROMA – Nessuna sospensione dell’efficacia degli atti con i quali, previa risoluzione del rapporto concessorio intercorrente con Strada dei Parchi, è intervenuto il subentro di Anas nella concessione per l’esercizio delle Autostrade A24 e A25.

L’ha deciso il Tar del Lazio con un’ordinanza con la quale ha respinto le richieste si Strada dei Parchi Spa (accolta parzialmente solo la domanda di accesso a una serie di atti).In premessa i giudici hanno ricostruito la vicenda partendo dall’accoglimento – il 28 luglio scorso – della richiesta cautelare a fronte dell’esigenza di assicurare continuità gestionale delle infrastrutture e di preservare l’esigenza di assicurare la sicurezza della circolazione autostradale, e finendo col segnalare il fatto che le questioni hanno formato oggetto di diverso apprezzamento da parte del giudice d’appello. Successivamente il Tar ha ritenuto che “a fronte del transito delle funzioni gestionali delle infrastrutture autostradali di cui trattasi ad Anas, non possa, allo stato, più utilmente venire in considerazione alcuna esigenza di mantenimento della continuità gestionale in capo a Strada dei Parchi, atteso che, da oltre un mese e mezzo, le attribuzioni anzidette non sono più da quest’ultima esercitate“.
L’accoglimento della domanda cautelare, quindi, secondo il Tar “lungi dal soddisfare tale interesse – e, con esso, le esigenze di sicurezza dei trasporti e di incolumità dell’utenza, già da questa Sezione precedentemente apprezzate – introdurrebbe, piuttosto, elementi di discontinuità di carattere gestionale, la cui perduranza verrebbe a commisurarsi, sotto il profilo temporale, con riferimento alla celebrazione dell’udienza di merito di trattazione della controversia” fissata il 7 dicembre prossimo. Nessun accoglimento, inoltre, per la pretesa cautelare con la quale Strada dei Parchi sollecitava “anche a titolo di provvisionale – la ritenzione in capo a Strada dei Parchi dei ricavi derivanti dalla gestione dell’infrastruttura da parte di ANAS, eventualmente decurtata dei costi” – ANSA –