TERAMO – Proviamo a ricostruire i termini della vicenda Teramo Calcio, alla vigilia delle decisioni Covisoc che seguiranno.
- Il Teramo Calcio, nonostante il sequestro giudiziale delle quote societarie, ha perfezionato quasi tutti gli adempimenti ai fini dell’iscrizione della squadra alla Lega Pro; il quasi è costituito da una causa di forza maggiore per la non trascurabile fattispecie della revoca della governance, sostituita per un lungo periodo da due amministratori giudiziali.
- A distanza di poco tempo e nell’imminenza della scadenza, il Tribunale ha rinominato Massimo Chierchia amministratore unico, e anche questa è una evidente contraddizione, in quanto se non fossero stati sostituiti gli organi societari, si sarebbe potuto provvedere, almeno potenzialmente, al riequilibrio dell’indice di liquidità.
- Quasi certamente gli organi federali negheranno l’iscrizione nei primi due gradi di giudizio, ma il Teramo Calcio ricorrerà al terzo, che avrà una valenza decisoria superiore rispetto alle decisioni precedentemente assunte.
Ciò premesso, le ragioni che potrebbero essere addotte in sede di ricorsi potrebbero essere:
1. Causa di forza maggiore ad adempiere dovuto al sequestro delle quote;
2. revoca impropria dell’organo amministrativo della società con due amministratori giudiziali, successivamente revocati e sostituiti con Massimo Chierchia che, di fatto, era l’organo amministrativo originario, questo a pochi giorni dalla scadenza per adempiere;
3. ove Massimo Chierchia fosse rimasto Amministratore, avrebbe potuto operare e reperire il denaro sufficiente per il riequilibrio del famigerato indice di liquidità. Anche se per sola via teorica non è da escluderlo, oltre al mancato sblocco delle quote societarie;
4. il TAR Lazio si è già pronunciato per la serie A circa il famigerato indice di liquidità, ritenendolo un elemento non ostativo ai fini dell’iscrizione: riguarda pur sempre società professionistiche al pari del Teramo;
5. la reiterata richiesta e la mancata concessione dello sblocco delle quote di un Società, che in nessun caso produce utili per cui il suo valore patrimoniale che è pari a zero, mai avrebbe potuto diminuire la massa attiva oggetto di sequestro, per cui lo sblocco andava ed andrebbe concesso;
6. ove il tribunale lo concedesse in termini brevi, potrebbe essere la conferma che i soli ritardi precedenti abbiano di fatto impedito l’approvvigionamento funzionale al ripristino dell’indice di liquidità;
7. in sede di ricorso fino al giudizio definitivo sarebbe fondamentale, oltre alle motivazioni suindicate, che la società depositi Banco Judicis l’importo necessario al ripristino di liquidità, dimostrando così la valenza delle motivazioni addotte;
8. in tal caso, visto che il TAR ha già assunto un decisione favorevole, il ricorso sarebbe inevitabilmente accolto, concedendo in ultima ipotesi un termine per adempiere, anche se non necessario;
9. la pronuncia, se pur di altra sezione, costituirebbe un precedente ed un elemento giuridicamente rilevante.