riceviamo e pubblichiamo
TERAMO – “Qui non si può pescare. La preghiamo di chiudere la canna e tornare a casa. Qualora dovessimo vederla di nuovo a pesca in queste zone, saremo costretti a sanzionarla!“. Questo è quanto mi sono sentito dire, qualche giorno fa, dai Carabinieri Forestali mentre stavo effettuando una battuta di pesca alla trota sul fiume Vomano, a monte del Lago di Piaganini, luoghi nei quali mio padre mi insegnò a pescare quando avevo solo 4 anni d’età.
E questo è quanto i Carabinieri Forestali hanno comunicato ai pescatori che stavano coltivando la propria passione nelle acque scorrenti all’interno del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga.
Perché?
Dopo un momento di smarrimento, misto a delusione e anche rabbia, ho chiesto spiegazioni ed è emerso che la regione Abruzzo, a differenza di quanto fatto gli anni passati, ha redatto il calendario ittico 2022, disciplinando la pesca in tutte le acque della regione tranne che in quelle ricadenti nei territori dei vari Parchi abruzzesi.
Mentre il Parco della Maiella e quello dell’Abruzzo Lazio e Molise hanno emanato propri, regolamenti con i quali hanno disciplinato la pesca all’interno dei Parchi stessi, l’Ente Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga non ha emanato sinora alcuna disposizione. Pertanto, in assenza di una disciplina emanata dall’Ente Parco, ai sensi dell’art.11 c.3 della L.394/1991 (Legge quadro
delle aree protette), in qualsiasi zona del Parco “…sono vietati: a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie
vegetali, (…)”.
Attenzione: in realtà, allo stato attuale, causa mancanza di tale regolamentazione delle attività nei territori del Parco, non dovrebbe essere vietata quindi solo l’attività alieutica ma anche altre
attività (es: la raccolta funghi, tartufi, asparagi, mirtilli, ecc.) che, pure, costituiscono una grande passione per molti cittadini, non solo teramani.
Infatti, con il PIANO DEL PARCO (G.U. II serie n°124 del 22/10/2020), è stata deliberata la nuova Zonazione interna, ossia suddivisione in zone del Parco stesso e , quindi, è stata posta nel nulla la disciplina di cui al DPR 5.6.1995, istitutivo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; all’art.1 c.6 di detto DPR si legge: “6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto e fino all’approvazione del piano del parco di cui all’art. 12 della legge n. 394/91 (3), si applicano le misure di salvaguardia riportate nell’allegato A) al presente decreto del quale costituisce parte integrante”.
Poiché il PIANO DEL PARCO, dopo circa 25 anni dall’istituzione del Parco stesso, è stato approvato, l’Ente Parco ha ora la piena competenza in merito alla disciplina di ciò che si può (e non si può) fare all’interno del territorio del parco. Questa è la situazione che sono riuscito a ricostruire andando a verificare le norme vigenti.
?Ed è una situazione intricata, con l’inerzia dell’Ente Parco che penalizza lo scrivente e gli altri appassionati pescasportivi teramani. E non solo teramani, visto che siamo oramai giunti all’estate
e, quindi, la nostra splendida Regione ospiterà molti turisti provenienti da molti parti d’Italia (e anche stranieri).
Eppure, basterebbe poco per sbloccare la situazione. L’Ente Parco dovrebbe emanare un regolamento (ma, in via transitoria, potrebbe essere anche sufficiente un’ordinanza o qualsiasi altro atto da parte di uno degli Organi dell’Ente) per disciplinare la pesca del territorio del Parco e le altre attività dell’uomo. E sarebbe il caso di provvedere con un minimo di urgenza, per non pregiudicare l’intera stagione e creare ulteriore malumori tra coloro che amano realmente la natura e vorrebbero continuare a viverla passando un po’ del proprio tempo in montagna in serenità e senza il timore di vedersi redarguiti o addirittura sanzionati.
Gent.li Presidente e Direttore dell’Ente Parco, se ci siete, battete un colpo, please! (lettera firmata)