TERAMO – I nostri dubbi sul non trasferimento, ad oggi, del 60% delle quote societarie della Srl Teramo Calcio, vanno oltre le famose disposizioni in materia di “onorabilità“, che sono davvero molto chiare e che vi riportiamo a margine (Artt. 20 bis delle N.O.I.F.  – Norme Organizzative Interne della FIGC –). Va detto che, avendo consultato legali esperti della materia, tutti convergono su un aspetto: non esisterebbero condizioni nel merito circa la non accettazione del trasferimento della proprietà.

Il fatto che però stia trascorrendo così tanto tempo sulle decisioni che la FIGC assumerà, ci pone un interrogativo: perchè? Ci fosse dell’altro non analizzato e che necessita di verifiche?

Ad esempio gli aspetti legati alla solidità finanziaria della nuova proprietà, che nessuno dei comuni mortali mette in dubbio ad iniziare dalla parte cessionaria, sono rispettati alla lettera (punto 3) o potrebbe esserci stato qualche elemento interpretato male o preso alla leggera? Solo in tal caso avrebbe un senso una lungaggine burocratica che non avrebbe altro senso, a nostra interpretazione.

N.O.I.F. – Art. 20 bis

1. Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico

  1. 1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche(di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti dai commi successivi (di seguito: requisiti). I requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che acquisiscono la suddetta partecipazione o che subentrino nel controllo delle persone giuridiche che abbiano una tale partecipazione. Nel caso in cui gli acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di essi dovrà rispettare i requisiti. Qualora l’acquisizione della partecipazione sia effettuata da una società neo costituita, i requisiti dovranno essere soddisfatti da tutti i soggetti partecipanti alla nuova società. Detti requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che partecipano alla nuova società.

2. Requisiti di onorabilità.

  1. A) I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti) non devono avere riportato le seguenti condanne penali:
    A1. condanna passata in giudicato a pena detentiva superiore ad un anno, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p., per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni;
    A2. condanna passata in giudicato a pena detentiva, anche se applicata su richiesta ex artt. 444 e segg. c.p.p. o convertita in pena pecuniaria, per i reati di cui agli artt.: – 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies legge n. 401/1989; – 9 della legge n. 376/2000; – 640 (truffa), 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); 644 (Usura), 646 (Appropriazione indebita, 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter comma 1 (Autoriciclaggio) c.p.;
    A3. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 4 anni per qualsiasi reato, diverso da quelli di cui alla lett. A4);
    A4. condanna, ancorché non definitiva, anche se applicata su richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p., a pena detentiva superiore a 3 anni per i reati di cui: – alla precedente lett. A2); – agli artt. 216 (Bancarotta fraudolenta) compresa l’ipotesi preferenziale di cui al comma 3 e 218, comma 2 (Ricorso abusivo al credito) R.D. 16 marzo 1942, n. 267; – agli artt. 314 (Peculato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 (Frode in pubbliche forniture), 416 bis (associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso).
  2. B) Gli acquirenti non devono essere stati attinti da misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I e II del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. C) Gli acquirenti non devono: C1)essere stati soci o aver ricoperto, nella stagione in corso alla data della acquisizione e nelle cinque precedenti, la carica di amministratore e/o di dirigente, in società professionistiche destinatarie di provvedimenti di fallimento, di decadenza e/o revoca della affiliazione, di non ammissione al campionato di competenza, di esclusione dal campionato di competenza, assunti entro l’anno dalla perdita della qualità di socio o della carica di amministratore e/o dirigente; C2) aver effettuato acquisizioni e poi cessioni di cui al comma 1, nel corso della medesima stagione sportiva o nel corso di due stagioni sportive consecutive, nel periodo compreso tra la stagione sportiva in cui è intervenuta l’acquisizione e le cinque precedenti.
  4. D) Le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante il deposito del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti. In assenza delle suddette condizioni, la società incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.D1) Per gli Acquirenti che, in ragione della loro cittadinanza, non possano produrre i casellari indicati alla lett. D), le condizioni di cui alla lett. A) devono essere certificate mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazione non veritiera riguardante le condizioni di cui alla lett. A) e/o la impossibilità di produrre i predetti casellari, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.
  5. D2) Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.
  6. E) Le condizioni di cui alle lett. B) e C) devono essere certificate dagli acquirenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
  7. F) In caso di dichiarazioni non veritiere riguardanti le condizioni di cui alle lett. B) e/o C), si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi di giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva

3. Requisiti di solidità finanziaria. Gli acquirenti devono depositare in F.I.G.C. la dichiarazione di un istituto di credito che attesti:

  1. a.i) di intrattenere da almeno due anni, con gli acquirenti o con società agli stessi riconducibili, rapporti non classificati a inadempienza probabile (unlikely to pay) o a sofferenza (bad loans) nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità Bancaria Europea;
  2. a.ii) che i medesimi acquirenti o società ad essi riconducibili, nello stesso periodo biennale, non siano stati destinatari presso l’istituto di credito, di azioni esecutive o azioni cautelari a tutela di crediti, per importi superiori al 30% delle disponibilità medie di periodo, individuate tenendo conto della liquidità depositata e liberamente utilizzabile presso la banca e dei margini di utilizzo degli affidamenti concessi dalla banca stessa.
    Qualora il rapporto con l’ultimo istituto di credito decorra da meno di due anni, gli acquirenti devono depositare per il residuo periodo attestazione di analogo contenuto di cui alle lett. ai) e aii) rilasciata da istituto/i precedente/i, integrata da dichiarazione che il rapporto non si sia estinto con saldo passivo; aiii) il merito creditizio degli acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta;
  3. A2) fideiussione a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell’ultima versione pubblicata prima della acquisizione della partecipazione societaria, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita ed il relativo modello sarà reso noto annualmente dalla FIGC.

4. La documentazione relativa alle acquisizioni di cui al comma 1 e quella richiesta dai commi 2 e 3 A1 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni.

  1. La fideiussione richiesta dal comma 3.A2 deve essere depositata in FIGC entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della FIGC del debito da garantire. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di condanna degli organi della giustizia sportiva, dovrà essere dismessa la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna e, trascorso inutilmente detto termine, la società incorrerà nella ulteriore sanzione prevista dall’art. 32 del codice di giustizia sportiva.

5. Il Presidente Federale si avvale di una Commissione consultiva per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

  1. La Commissione esprime il suo parere al Presidente Federale entro 20 giorni dalla scadenza del primo termine previsto dal comma 4 o, qualora si rendesse necessario il deposito della fideiussione, entro 20 giorni dalla scadenza del secondo termine previsto dal medesimo comma. La Commissione ed il Presidente Federale non potranno esaminare e prendere in considerazione:
    – documenti pervenuti dopo la scadenza del primo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per gli adempimenti ivi previsti;
    – documenti pervenuti dopo la scadenza del secondo termine di 15 giorni, di cui al comma 4, per l’adempimento relativo alla fideiussione.

6. La Commissione è formata da 7 componenti, esperti in materie giuridiche e/o economiche, nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche.

  1. La Commissione è validamente costituita con la partecipazione di 5 componenti. L’esito delle verifiche svolte dalla Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.