Una cosa è chiara. Ed è che un reato c’è stato. Ed il danneggiato è il dott. Vincenzo Cipolletti.

La legge parla chiaro:  al cittadino che entra in contatto con le strutture sanitarie per vaccinazioni, diagnosi, cure, prestazioni mediche, operazioni amministrative deve essere garantita la più assoluta riservatezza. E il più ampio rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità. I dati personali in delle persone sono, sempre e ancora di più in ambito sanitario, di particolare delicatezza, per questo definiti “dati sensibili”, e non possono essere diffusi. Ad essi il Codice sulla protezione dei dati personali attribuisce una “tutela rafforzata” e stabilisce le regole per il loro trattamento (ad es.: la raccolta, la registrazione, ecc.) in ambito sanitario. In questo caso pare che invece qualche improvvisato 007 de noantri si sia sentito in diritto di violare la legge sulla privacy e sui dati sensibili di alcune persone.

E’ molto grave. La privacy è un insieme di norme create per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti fondamentali di ognuno: in ambito sanitario, il trattamento dei dati personali riceve una disciplina specifica circondando il trattamento di particolari cautele e misure di sicurezza (quali ad esempio il divieto di diffusione). Il trattamento illecito dei dati o la mancata sicurezza si paga con sanzioni e reclusione (articolo 167 del codice della privacy). C’è il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. Ma commette illecito anche chi, come nel caso di un’azienda sanitaria locale, non adotta gli strumenti necessari per proteggere i dati personali. Finisce nei guai, insomma, chi utilizza quei dati e chi non li protegge. Negli ultimi anni si è molto dibattuto sul concetto di Privacy e si è avvertita una forte esigenza di tutela in materia. Ciò è dovuto in parte alla diffusione di Internet che ha portato con sé, oltre ad innumerevoli vantaggi, il rischio di vedere violati con molta facilità i nostri dati personali n questo modo, il legislatore si è preoccupato di dettare delle norme che tutti coloro che trattano dati personali di altri soggetti sono tenuti a rispettare. Al riguardo, la detenzione, il trattamento e la divulgazione delle informazioni personali devono essere effettuati solo con le modalità indicate dalle norme di legge, improntate a rispettare la volontà del soggetto cui i dati si riferiscono. In questo modo, è evidente come la tutela della privacy costituisca solo un mezzo per dare protezione alla personalità dell’individuo, in tutti i suoi aspetti, quale diritto inviolabile riconosciuto dall’art. 2 della Costituzione.

Tutte queste cose il dott. Cipolletti le sa molto meglio di me. Per questo credo e sperò agirà di conseguenza affinchè gli 007 locali abbiano la lezione che meritano.

Leo Nodari