PESCARA – Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (AdE), anche ai fini degli eventuali futuri controlli già pianificati con la Guardia di Finanza, “andrebbe rapportato ed integrato con una serie di altre variabili agli effetti del diritto alla percezione del contributo. Per chi ha attivato la partita iva dopo il 31.12.2018, ad esempio, in caso di totale assenza di fatturato attivo nel 2019 e 2020, potrebbe assumere
rilevanza probatoria l’aver sopportato dei costi e delle spese propedeutiche all’avvio dell’attività o quantomeno strettamente connesse al possesso della partita Iva“. A sostenerlo è il commercialista di Pescara, Luca Orsini, con specifico riferimento a quanto precisato da parte dell’AdE in relazione alla data di ‘attivazione’ delle partita Iva da prendere in considerazione ai fini dell’istanza per il contributo a fondo
perduto previsto nel Dl Sostegni.
“Tale data, stando a quanto chiarito con circolare del 21/07/2020 n. 22 – sottolinea Orsini – coinciderebbe con la data di apertura della partita IVA ai sensi dell’articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività’. Quindi andrebbe presa in considerazione la data di attribuzione del numero di partita IVA a nulla rilevando la data di inizio effettivo dell’attività con la paradossale conseguenza che il contributo sembrerebbe spettare, anche in assenza di un calo del fatturato, in base al semplice presupposto del possesso di un numero di partita iva successivamente al 31.12.2018 ed a prescindere dal fatto che l’attività di impresa sia o meno effettivamente iniziata successivamente a tale data“.
Questa interpretazione, però, secondo il commercialista Orsini, “non può essere aderita sic et simpliciter in quanto, a tanto voler concedere, si correrebbe il rischio di considerare il diritto alla percezione del contributo non più ancorato al concreto svolgimento di una attività di impresa, arte o professione da parte del contribuente (come invece espressamente previsto dal DL Sostegni), ma meramente legato al presupposto del possesso, da parte di quest’ultimo, di una partita Iva che, di per sé, non garantisce affatto il concreto svolgimento di una
attività economica“.
Il commercialista ricorda che il contributo previsto in caso di attivazione della partita iva dopo il 31.12.2018 “è pari al maggiore tra l’importo di euro 1.000 (per le persone fisiche) o di euro 2.000 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e l’importo corrispondente alla percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 (a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019) applicata sulla differenza negativa (in caso di differenza positiva o uguale a zero il contributo riconosciuto è sempre e comunque quello minimo) tra l’ammontare medio mensile del fatturato del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato del 2019 con le seguenti precisazioni: il contributo spetta anche in caso di mancata riduzione del 30% del fatturato medio mensile; il fatturato 2019 – ai fini del calcolo del fatturato medio – deve essere rapportato ai mesi di possesso della partita iva senza tenere conto del mese di attivazione (es. partita iva attivata il 10 settembre 2019 mesi da considerare ai fini della media)” – ANSA –