Alla Cortese attenzione di:

Preg.mo Sindaco

Avv. Gianguido D’Alberto

Preg.mo

Presidente del

Consiglio Comunale

Prof. Alberto Melarangelo

Oggetto: Ordine del Giorno Soglia minima retributiva oraria per i lavoratori impegnati in appalti e subappalti del Comune di Teramo e sue società partecipate.

CONSIDERATO CHE

In Italia la situazione è allarmante. Chi sta pagando davvero la grande inflazione degli ultimi anni sono i lavoratori: l’Istat ci dice che tra gennaio 2021 e dicembre 2023 i prezzi al consumo sono aumentati del 17,3% mentre le retribuzioni contrattuali sono cresciute solo del 4,7%. Lo scorso anno le famiglie dei lavoratori dipendenti in povertà assoluta sono cresciute al 9,15%.

Oltre 3 milioni e mezzo di persone lavorano con un minimo contrattuale inferiore a 9 euro lordi all’ora. In tutti i paesi dove esiste, il salario minimo legale ha avuto un ruolo cruciale nel difendere i salari dall’inflazione. Ha avuto anche l’effetto di ridurre il gap di genere, per colpa del quale le donne ricevono salari più bassi rispetto agli uomini. L’assenza di un salario minimo non solo espone i lavoratori a salari ingiustamente bassi ma contribuisce anche a un fenomeno di “contrattazione malata”, dove le condizioni di lavoro e i salari vengono negoziati in modo inefficace e spesso a svantaggio dei lavoratori stessi. Di conseguenza, la disparità salariale persiste e si aggrava, rendendo urgente un intervento.

Nonostante ciò l’attuale maggioranza di governo si oppone ad ogni proposta legislativa di questo tipo avanzata dalle opposizioni.

Vogliamo quindi, come Partito Democratico e principale forza di opposizione nazionale, sopperire a questa mancanza avanzando una proposta al Consiglio Comunale di Teramo.

Il principio che si intende stabilire è estremamente semplice: per lavorare ad un appalto o ad un subappalto del comune di Teramo o di una sua società partecipata, l’azienda, deve assicurare una retribuzione non inferiore a nove euro l’ora ai propri dipendenti.

PREMESSO ALTRESÌ

Che il diritto ad una retribuzione dignitosa trova già piena cittadinanza nella Costituzione della Repubblica italiana, laddove la stessa sancisce all’art. 36 che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” e, altresì la promozione di salari minimi adeguati che possano garantire un tenore di vita dignitoso e la promozione della contrattazione collettiva sulla promozione dei salari, rafforzando la coesione sociale es economica degli Stati dell’Unione, è obiettivo preminente delle politiche europee ed ha formato oggetto della DIRETTIVA UE 2022/2041 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19/10/2022 relativa ai salari minimi adeguati nell’Unione europea.

Che tali principi sono stati inoltre recepiti di recente dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 27713 del 2 ottobre 2023, ha confermato il diritto del lavoratore al salario minimo costituzionale congruo e dignitoso, stabilendo che “nell’attuazione dell’articolo 36 della costituzione, Il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di con misurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex ufficio, quando la stessa entra in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dell’articolo 36 della costituzione, anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge.

Che occorre dunque che questa Amministrazione comunale promuova condizioni di lavoro dignitose atte a ridurre la povertà lavorativa all’interno del territorio del comune di Teramo, garantendo una retribuzione minima oraria dei lavoratori impegnati negli appalti e subappalti nei contratti stipulati dal comune di Teramo e dalle sue partecipate, in quanto diritto riconosciuto dalla legislazione europea e nazionale, assumendo come impegno prioritario la proposizione di ogni iniziativa utile e possibile affinché siano assicurate condizioni di lavoro di alta qualità e un adeguato salario dei lavoratori/lavoratrici, in special modo nel contesto delle attività e dei servizi che vedono il Comune e le sue società partecipate in qualità di datore di lavoro o di stazione appaltante.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

I contratti collettivi nazionali e/o territoriali risultano essere il frutto della contrattazione intervenuta tra lavoratori e il loro rappresentanti e datori di lavoro e le loro organizzazioni in cui si determinano le condizioni di lavoro quali retribuzioni, orari e ferie oltre alle politiche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori.

La legislazione nazionale in materia di appalti stabilisce che:

“Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni èapplicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in materia prevalente.

Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità Al comma 1.

gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contatto collettivo da essi applicato, purché garantisca i dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dell’ente concedente.

nei casi di cui Al comma 3, prima di procedere all’affidamento alla aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. in quest’ultimo caso, la dichiarazione anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 (Art. 11 decreto legislativo del 21 marzo 2023 numero 36).

È previsto altresì che l’affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall’articolo 11, nonché che, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore tenuto ad applicare i medesimi contatti collettivi nazionali di lavoro del continente principale, qualora le attività oggetto di appalto coincidono con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure di guardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del continente principale apri parentesi articolo 119, commi 7 e 12 del decreto legislativo del 21 marzo 2023 numero 36.

CHE APPARE QUINDI OPPORTUNO

Che il comune di Teramo provveda ad approvare uno schema di protocollo di intesa da stipulare con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano territoriale finalizzato ad assicurare, nell’ambito degli appalti e subappalti oggetto dei contratti stipulati dall’amministrazione comunale la tutela della legalità e della sicurezza del territorio comunale anche in riferimento alle attività delle sue partecipate e, con specifico riferimento all’aspetto economico, che prevedano l’applicazione per i lavoratori di un salario minimo inderogabile di euro 9,00 orari, salvo trattamenti di maggior favore per i lavoratori, laddove previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei lavoratori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche mediante la predisposizione di idonea clausola da inserire nell’ambito dei suddetti contratti da stipulare tra Comune e soggetti economici.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IL PARTITO DEMOCRATICO E I GIOVANI DEMOCRATICI DI TERAMO, A MEZZO DEL GRUPPO CONSILIARE

avanzano il presente ordine del giorno che impegni il Sindaco a stipulare uno schema di intesa con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano territoriale finalizzato ad assicurare, nell’ambito delle attività e dei servizi che vedono il Comune e le sue società partecipate in qualità di datore di lavoro o di stazione appaltante, il riconoscimento di un salario minimo orario di 9 euro/ora, al di sotto del quale non è ammissibile pagare i lavoratori impegnati in appalti e subappalti che coinvolgano il comune di Teramo e le sue partecipate, salvo trattamenti di maggior favore per i lavoratori, laddove previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni degli attori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ad attivarsi e operare affinché tale riconoscimento di salario minimo orario di 9 euro/ora, come sopra delineato, venga inserito ed adottato anche con riferimento alle società partecipate del comune di Teramo.

Gruppo Consiliare Partito Democratico di Teramo

      il Capogruppo Luca Pilotti