COLONNELLA – Il Tar d’Abruzzo rigetta il ricorso del Comune di Colonnella contro la Stam dando in pratica ragione all’azienda la cui autorizzazione integrata ambientale. rilasciata nel 2016 dalla Regione Abruzzo, è valida a tutti gli effetti.

Il Comune aveva chiesto l’annullamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale impugnando il provvedimento e con successivo ricorso anche la Determinazione n. DPC026/323, con cui la STAM era stata autorizzata alla esecuzione dei lavori di adeguamento impiantistico per la produzione di fertilizzante organico.

I motivi di ricorso sono stati riconosciuti infondati.

Questo è quanto si legge nella sentenza del Tar dello scorso 21 maggio:

…Con gli stessi, sinteticamente, si lamenta che la STAM non avrebbe prodotto la documentazione di cui alla DRG n° 4 del 12/01/2016, sicché I’ARTA di Teramo non ha presenziato alle 2 Conferenze dei Servizi del 24/04/2016 e 12/05/2016; pertanto la Regione Abruzzo, rilasciando ugualmente alla STAM l’AIA non avrebbe consentito la conclusione della attività istruttoria; l’esigenza del privato, consistente nell’interesse di ottenere il rilascio dell’A.I.A. entro i termini di scadenza della autorizzazione in essere – pena la cancellazione dal registro delle imprese abilitate – avrebbe illegittimamente prevalso sull’interesse pubblico consistente nel rispetto delle norme del Testo Unico per l’Ambiente che subordinano il rilascio dell’Autorizzazione agli atti di assenso degli organi competenti; il sindaco di Colonnella nella seduta della Conferenza dei Servizi del 12/05/2016 avrebbe formalizzato il proprio parere sanitario negativo al rilascio dell’AIA alla STAM e, infine, la violazione della L.R. 45/2007, del Piano regionale per i rifiuti e del Piano della Provincia di Teramo per i rifiuti.

Osserva il collegio che la Ditta STAM S.r.L. infatti era iscritta al Registro Provinciale delle Imprese di Teramo al n. 260/TE del 12/05/2011 con scadenza 12/05/2016 alla medesima attività oggetto di AIA ed era già in possesso tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per l’esercizio dell’attività in esame che non ha subito modifiche e/o variazioni, compreso il parere del Comune di Colonnella.

La Regione Abruzzo, infatti, con Determinazione del 16/05/2016, rilasciava l’AIA “provvisoria”, solo al fine di consentire alla Ditta la prosecuzione dell’attività in attesa del provvedimento definitivo e concedendo termine per produrre la documentazione in formato elettronico ai sensi della sopravvenuta DGR n. 4 del 12.01.2016 impedendo in tal modo la cancellazione della stessa dall’Albo delle ditte esercenti l’attività di gestione dei rifiuti.

La Regione, pertanto, con Determinazione n. DPCO26/323 del 21/12/2017, successivamente integrata con Determinazione n. 026/7 del 12/01/2018, rilasciava l’AIA definitiva con validità di 10 anni.

Il Comune di Colonnella aveva già rilasciato il certificato di compatibilità urbanistico-edilizio, riconfermato nel corso dell’iter istruttorio da parte del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune. Quest’ultimo, infatti, in sede di Conferenza di Servizi del 11/05/2016, rilasciava parere favorevole per quanto riguarda l’aspetto urbanistico ai sensi del D.P.R. n° 380/2011 e parere negativo circa la conformità igienico-sanitaria ai sensi degli artt. 216-217 del R.D. 1265 del 27/07/1934.

Quanto al dissenso del Comune reso in sede di Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 29 — quater d.lgs n. 152/2006 s.m.i., osserva il Collegio che lo stesso non risulta idoneamente motivato ed è privo di prescrizioni sindacali. Ne discende che non si è in presenza di un dissenso propositivo ma di un diniego del parere igienico sanitario privo di elementi oggettivi di valutazione quali le misurazioni strumentali olfattometriche e riscontri tossicologici sulla popolazione circostante delle eventuali emissioni odorigene emesse dalla Ditta STAM.

L’art. 29 quarter comma 6 del d.lgs. n° 152/2006 sancisce che nell’ambito della Conferenza di Servizi, vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del R.D. n°1265 del 27/07/1934, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente.

Le motivazioni sulle quali cui si fonda il diniego, invece, non contengono alcuna contestazione circa la violazione dei limiti di emissione previste in autorizzazione, non sono supportate da misurazioni strumentali ed elementi oggettivi e non dimostrano la eventuale sussistenza di un danno alla salute.

Per quanto concerne i criteri localizzativi si osserva che per l’ubicazione degli impianti di trattamento di rifiuti sia ai sensi della L.R. 45/2007, sia del nuovo PRGR di cui alla L.R. n. 5/2018 è prevista la localizzazione degli stessi in zona industriale.

Inoltre, lo stesso d.lgs. n 152/2006 s.m.i. stabilisce che “la realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero va privilegiata nelle aree industriali, ad esclusione delle discariche”.

A tal proposito i osserva che i criteri localizzativi, la distanza da funzioni sensibili, case sparse, coni d’acqua etc, sono elementi oggetto di valutazione in seno al procedimento di V.I.A. e il provvedimento impugnato è stato adottato all’esito della procedura di valutatone di impatto ambientale conclusati con il rilascio del giudizio favorevole n. 1727 del 17/05/2011. Difatti, come noto, mentre la procedura di valutazione di impatto ambientale investe i profili localizzativi e strutturali dell’impianto, l’autorizzazione integrata ambientale incide specificatamente sugli aspetti gestionali. Nell’ambito della procedura dì VIA, l’Amministrazione comunale ricorrente ha ricevuto tutta la documentazione tecnica e progettuale già dal Novembre 2010, in sede di avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VIA presso il competente Comitato Regionale VIA della Regione Abruzzo.

In quella sede il Comitato VIA, previa analisi dei vincoli ambientali penalizzanti ed escludenti, ha rilasciato parere favorevole n. 1737 del 17/05/2011 ai sensi della normativa vigente. Lo stesso Comune di Colonnella ha rilasciato parere favorevole riguardo all’agibilità dell’immobile per l’attività specifica di produzione di ammendanti compostati, alla verifica di compatibilità idraulica del sito industriali e alla compatibilità agli strumenti urbanistici.

Per quanto concerne il Piano Provinciale dei rifiuti si rileva che lo stesso individua l’area su cui opera la STANI come “area potenzialmente idonea non interessata da criteri escludenti o penalizzanti per localizzazione di nuovi impianti di compostaggio /CDR e selezione/stabilizzazione — Tavola 2-I (area bianca). Inoltre il sito si trova in Zona industriale individuata dal Piano Provinciale dei Rifiuti come zona idonea, e tutti vincoli ambientali sia penalizzanti che escludenti sono stati esaminati dal Comitato VIA che ha rilasciato parere favorevole.

Ne consegne che le censure, sotto tale aspetto, sono tardive e non rilevanti nell’ambito della procedura autorizzativa che interessa l’odierno ricorso con la conseguenza che non possono trovare accoglimento.

Infine si rileva che il Comitato VIA della Regione Abruzzo, nel predetto parere n. 1727 del 17/05/2011, ha previsto la seguente prescrizione: “Va effettuata una campagna di misura della qualità delle acque sotterranee… ….nei punti sia a monte sia a valle del sito e previsto un monitoraggio almeno semestrale della qualità delle acque sotterranee predisponendo i necessari piezometri”.

La STAM ha ottemperato a quanto ivi prescritto inoltrando dal 2013 agli Enti preposti le relative comunicazioni semestrali inerenti i risultati delle analisi di autocontrollo effettuate sui campioni delle acque sotterranee prelevati presso i due piezometri predisposti nel sito industriale, tese alla valutazione dello stato di qualità dell’acquifero presente nel sottosuolo.

In relazione all’analisi dell’area in cui ricade l’impianto de quo, l’ARTA, con nota prot. 5547 del 06-09-2016, aveva preso atto delle risultanze delle analisi effettuate dalla STAM in sede di autocontrollo e aveva dato atto che la contaminazione era preesistente all’inizio dell’attività della STAM. L’area, inoltre, è interessata da diversi insediamenti industriali in cui sono stati riscontrati i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.

Alla luce delle predette considerazioni si rileva che i parametri oggetto di superamento non sono rapportabili e riferibili all’attività del ciclo produttivo svolto dalla STAM i cui residui organici, tra l’altro, sono risultati in linea con gli esiti delle analisi relative ai piezometri ubicati nelle aziende limitrofe“.

 

Il Sindaco di Colonnella Leandro Pollastrelli che recentemente aveva diffidato la stessa Stam a porre fine all’emissione di cattivi odori commenta così: “Non ci fermeremo qui, ricorreremo al Consiglio di Stato e metteremo in campo tutte le azioni possibili a tutela della salute dei cittadini”