TERAMO – Con la presente gli scriventi, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica) e nei termini indicati nella proposta di deliberazione n. 520 del 09.03.2021 in oggetto (ovvero “per 8 giorni consecutivi con decorrenza dal 06.03.2021”), sono a formulare le seguenti osservazioni e proposte di modifica dello schema di atto deliberativo in oggetto.
Premessa la paternità, in capo agli scriventi, dell’ipotesi di trasformazione “In House” della società Teramo Ambiente S.p.A., tradotta nel proposito inserito nella deliberazione consiliare di approvazione delle Linee Programmatiche di mandato nel settembre 2018 e ribadita con apposita Mozione consiliare depositata in data 2 dicembre 2020 (dopo due anni e mezzo di immobilismo dell’Amministrazione comunale), occorre approcciarsi agli intendimenti di compravendita delle quote private della società in argomento, intendimenti formalizzati nella proposta di deliberazione n. 520 del 09.03.2021.
Dopo oltre un mese dal deposito della nostra Mozione, la Giunta comunale ha invertito la rotta di 180 gradi con le deliberazioni n. 1 del 9 gennaio 2021 e n. 46 dell’8 febbraio 2021 (laddove si dà atto che fino alla fine del 2020 il Comune perseverava nella velleitaria gara a doppio oggetto, totalmente alternativa all’acquisizione delle quote private). Non può sottacersi sulla oggettiva incapacità della maggioranza di procedere alla gara a doppio oggetto, intendimento che il Sindaco ha sempre manifestato e inserito negli atti amministrativi comunali, a riprova degli errori di gestione, della enorme perdita di tempo e soprattutto di denaro, che hanno dovuto subire i 154 dipendenti
della Te.Am. e tutti i residenti teramani.
Ciò premesso, nel merito osserviamo innanzitutto delle carenze motivazionali nella proposta deliberativa, la quale dovrebbe osservare quanto disposto dal vigente Art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), rubricato “Oneri di motivazione analitica”, il quale al comma 1 recita: “(…) l’atto deliberativo (…) di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, e al seguente comma 2 prescrive quanto appresso: “L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.
A) In particolare, appare segnatamente carente la motivazione sulla “convenienza economica” che otterrebbe il Comune di Teramo nell’acquisire le quote azionarie di proprietà privata al prezzo di 2,4 milioni di euro, sia sotto l’aspetto del calcolo che originerebbe tale cifra, sia sotto l’aspetto della trattativa svoltasi fra il Legale Rappresentante del Comune e il Legale Rappresentante della Comir S.r.l., sia pure sotto l’aspetto dei necessari successivi finanziamenti dei quali la società ha bisogno per poter guardare al futuro con fiducia.
B) Manca altresì la doverosa analisi sulla “sostenibilità finanziaria” e finanche sulla scelta fra “gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”.
C) Inoltre, appare carente anche la parte motivazionale che “deve dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. In buona sostanza si affida ad una perizia di stima di parte privata la valutazione sul valore della società, in assenza sia di una stima di parte acquirente da mettere a confronto con la stima di parte venditrice, sia di qualsivoglia asseverazione, da parte del Comune, delle due stime effettuate sul valore della società da parte del Dott. Luca Di Giustino e dell’Ing. Giovanni D‘Eugenio, entrambi incaricati dal CdA della Te.Am. stessa.
D) Mancano totalmente i necessari raffronti, con analoghe realtà, sui costi che ha sopportato storicamente la comunità teramana per ottenere i servizi resi dalla Te.Am. e sui costi che sopporterebbe il Comune laddove decidesse una reinternalizzazione dei servizi, piuttosto che una
esternalizzazione integrale all’esito di gara pubblica, così come sui costi collegati ad una gara a doppio oggetto mai svolta dall’attuale Amministrazione.
E) La perizia di stima redatta dal Dott. Luca Di Giustino, su mandato del CdA della Te.Am., omette di indicare la totale assenza del contratto di servizio fra la società e il Comune di Teramo, come prescritto obbligatoriamente dall’art. 113 comma 11 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), rubricato “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, a mente del quale: “I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del
rispetto dei livelli previsti”.
Non v’è chi non veda come l’assenza dell’obbligatorio contratto di servizio da ben 11 anni (essendo scaduto l’ultimo contratto in data 30.04.2010), oltre che rappresentare una violazione di legge, nel merito rappresenti un ostacolo a qualsivoglia positiva valutazione sulla capacità futura di produrre reddito da parte dell’azienda oggetto di analisi.
F) Dal tenore letterale della proposta di delibera di Consiglio n. 520 del 09.03.2021, in approvazione nel prossimo C.C. del 26.03.2021, emergono una serie circostanziata di dubbi in ordine sia alla legittimità che alla sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione di TRASFORMAZIONE della TEAM Spa in “SOCIETÀ IN HOUSE” E ATTI CORRELATI E CONSEQUENZIALI – AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI – APPROVAZIONE RELAZIONI EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012 – VARIAZIONE DUP 2021-2023”, per quanto attiene il costo complessivo, che non è di € 1.400.000,00 come “surrettiziamente” indicato nella proposta di delibera, ma è di 2.400.000,00 atteso che si compone di due partizioni:
• quota corrisposta dal Comune di € 1.400.000,00, a titolo di formale acquisto del 49% delle quote sociali attualmente detenute dalla Comir Srl;
• quota corrisposta dalla Team Spa di € 1.000.000,00, a titolo di dividendi potenzialmente erogabili, in corso di emersione e successiva distribuzione almeno pari ad € 2.041.000,00, considerato che la distribuzione degli utili verrebbe ovviamente effettuata nei confronti di tutti
i soci detentori di quote (Comune di Teramo per il 49%, Comir Srl per il 49% e Mo.Te. Spa per il 2%).
Appare di palmare evidenza, prima facie, come l’operazione in questione sia spuria, considerato che è frutto di un’anomala composizione, che prevede:
• da un lato la cessione delle quote sociali dalla Comir Srl al Comune di Teramo al prezzo di 1.400.000,00, finanziata con l’avanzo presunto 2020 per € 700.000,00 e con l’utilizzo quasi integrale del Fondo Partecipate per ulteriori € 700.000,00 (ovviamente senza considerare che
il Comune detiene quote in altre partecipate e quindi azzerando il presidio a garanzia di eventuali future perdite, violando apertamente il principio della prudenza che sovrintende la costruzione dei bilanci);
• dall’altra l’impegno (che peraltro è verosimilmente condizione risolutiva della precedente cessione) a procedere alla distribuzione di utili d’esercizio maturati al 31.12.2020 (senza che vi sia alcuna traccia di un bilancio di verifica provvisorio a quella data) nei confronti della Comir
Srl per l’ammontare di € 1.000.000,00 (solo preliminarmente si segnala come dall’analisi della serie storica di bilanci allegati alla perizia di stima redatta dal Perito si evince come la società abbia una condizione di illiquidità).
Parrebbe altresì evidente come detta seconda operazione, palesemente vincolata alla prima, come peraltro esplicitamente descritto nella proposta di delibera “3) di accettare la proposta irrevocabile di cessione di COMIR S.r.l. e quindi di procedere all’acquisto di tutte le azioni di TE.AM. S.p.A. di cui è proprietaria, al prezzo di complessivi € 1.400.000,00, da pagare entro e non oltre il
31.07.2021, previa modifica del vigente statuto della Società in ordine alle clausole che precludono la possibilità per gli Enti pubblici e quindi anche per gli attuali soci pubblici, titolari di azioni di tipo “A”, di acquistare le azioni dei soci privati, titolari delle azioni di tipo “B”, come da allegato schema (all. F), a seguito dell’approvazione da parte della TE.AM. S.p.A. del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, comprensivo della rivalutazione di suoi cespiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 d.l. 104/2020, conv. con modif. con l.126/2020, e della consequenziale delibera di distribuzione di utili e/o riserve in favore di tutti i soci, qualora ne sussistano le condizioni e comunque per un importo in favore del socio privato COMIR s.r.l. non superiore a € 1.000.000,00, da pagare entro 90 giorni dalla stipula del contratto di cessione delle sue azioni al Comune di Teramo”, sembrerebbe essere condicio sine qua non per il perfezionamento della precedente operazione di cessione di quote sociali e la conseguente trasformazione in house.
In via del tutto preliminare corre l’obbligo segnalare, al netto di ogni valutazione in ordine all’opportunità economica dell’operazione ed alla sua fattibilità finanziaria, sulla quale torneremo con un’analisi dettagliata, come la ricostruzione temporale dei fatti che hanno preceduto
l’improvvida operazione testé pianificata, testimoni in maniera incontrovertibile come un diverso atteggiamento dell’Amministrazione Comunale, imperniato su criteri di tempestività e proattività, avrebbe consentito l’acquisizione della quota sociale detenuta dalla Comir Srl in Team Spa a ben altri valori, verosimilmente pari ad 1/3 di quanto oggi si sia disposti a corrispondere al socio privato, ragion per cui, a nostro
sommesso avviso, occorrerebbe un supplemento di cautela e prudenza, considerato che le ingenti somme che verrebbero corrisposte sono rinvenienti da denaro pubblico, con fondati rischi di configurazione di danno erariale.
G) Nel merito, valga la pena ricordare (questione parzialmente indicata nella parte motivazionale della proposta di delibera n. 520 del 9.03.2021) come nel corso degli anni la gestione della partecipazione privata in Team Spa abbia subito molteplici e complesse vicissitudini, passando dalla gestione del custode giudiziario nominato in seno ad un procedimento cautelare disposto dalla Procura di Catanzaro, sino alla dichiarazione di fallimento n. 77 del 12.05.2016 emessa dal Tribunale di Venezia, con contestuale nomina di un Curatore Fallimentare.
La proposta di delibera in parola ripercorre altresì le vicende che hanno interessato nell’ultimo decennio i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la gestione della Enertech Srl, “così come risultanti da diversi atti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, (D.G.C. n. 39 del 06.02.2013 e n. 507 del 02.12.2013 e di D.C.C. n. 29 del 30.04.2013 e n. 53 del 27.08.2015, fino alle più recenti, del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 23.02.2018) dai quali emerge la volontà del Comune di Teramo di preservare il patrimonio aziendale della Team, e consequenzialmente di non volerne disperdere il know how conseguito e di prediligere,
comunque, la forma societaria per la gestione del servizio di igiene urbana e degli altri effettivamente espletati dalla Team e nel contempo la consapevolezza di doverla ricondurre alla condizione di poter legittimamente ricevere l’affidamento di detti servizi”. Ed ancora, continua la delibera “in linea con tale costante dell’indirizzo politico amministrativo degli Organi comunali, si è operato dapprima, ottenendo al riguardo il consenso della Curatela fallimentare, ad esperire una procedura ad evidenza pubblica, con il bando di gara pubblicato il 23.09.2016, prot.n. 56742, per la scelta di un nuovo socio privato, finanziatore e operativo, che avrebbe acquistato la partecipazione azionaria della Enertech, realizzando in tal modo la sua fuoriuscita dalla Società, consentendo nel contempo l’affidamento diretto alla TE.AM. dei servizi di
igiene ambientale, dei servizi cimiteriali, segnaletica stradale, manutenzione aree verdi e verifica impianti termici, secondo un piano industriale posto a base di gara, determinato nei connotati essenziali dall’Amministrazione comunale, per essere poi elaborato e sviluppato dal concorrente che si sarebbe aggiudicato la gara” (c.d. gara a doppio oggetto).
“Con la deliberazione n. 2 del 23.02.2018, il Commissario Straordinario nel prendere atto dell’esito negativo della gara, poiché non era stata presentata alcuna offerta, confidando nel possibile esito positivo di una nuova gara, dava mandato agli uffici di predisporla, prevedendo una modifica delle condizioni economiche di partecipazione, al fine di conseguire un ampliamento della platea dei possibili offerenti e stabilendo, quali azioni pregiudiziali, di acquisire nuovamente il consenso della Curatela fallimentare presso il Tribunale di Venezia, all’indizione della gara e quindi alla cessione della quota azionaria, previo rinnovo delle operazioni di stima del valore reale delle azioni. Nel contempo, con la stessa deliberazione si stabiliva che sino alla stipula del nuovo contratto di affidamento dei servizi posti a gara, l’attuale gestore era tenuto a proseguire nell’espletamento delle attività (igiene ambientale e servizi accessori correlati), trattandosi di servizi pubblici e/o di pubblica utilità non interrompibili senza rischio di grave compromissione dei primari interessi della collettività, che la relativa erogazione era chiamata a soddisfare”. Fin qui le parti della delibera che riportano correttamente la sequenza temporale dei fatti così come effettivamente avvenuti, nel mentre l’inciso di seguito riportato, contiene un evidente salto logico “la Curatela fallimentare, interpellata al riguardo, negava il consenso alla cessione della quota, preannunciava che, nell’interesse della massa dei creditori, avrebbe provveduto autonomamente al
trasferimento delle azioni della Società a prevalente partecipazione pubblica, attenendosi in sostanza, alla legge fallimentare, cosa che in effetti è avvenuta in data 15.11.2019, con il decreto del Giudice delegato del Tribunale di Venezia di aggiudicazione in favore della COMIR S.r.l., p. IVA 04439720279 (in prosieguo anche solo “COMIR”) con sede in Venezia, nonostante l’Amministrazione Comunale con diverse missive (prot. n. 7820 del 01.02.2019, prot. n. 28038 del 04.05.2019 e prot. n. 46948 del 30.07.2019) avesse ribadito l’assoluta necessità di adeguare la TE.AM. ai modelli di società previsti dalle disposizioni del d.lgs. 175/2016 “Testo unico sulle società a partecipazione pubblica cui poter legittimamente affidare, direttamente, i propri servizi;” ed ancora “la TE.AM. non era, infatti, una società in house come definita dall’art. 16 d.lgs. 175/2016, né rispondeva al modello di società a partecipazione mista pubblico – privata definito dall’art. 17 dello stesso decreto, conforme peraltro a quello già delineato dalla precedente legislazione e giurisprudenza europea e nazionale, poiché né
l’Enertech S.r.l., né la COMIR S.r.l. erano state selezionate dall’Ente con procedura di evidenza pubblica, avente ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista”. Dalla lettura della sequenza temporale dei fatti riportati in delibera, non si comprende come mai il Sindaco e la sua Amministrazione, nonostante nelle proprie linee programmatiche fosse ben chiara l’intenzione di procedere alla trasformazione della Team Spa in società in house, non abbia proceduto con solerzia e tempestività, dopo il suo insediamento avvenuto a margine delle elezioni comunali del Giugno 2018, e sino alla data di aggiudicazione della partecipazione avvenuta con decreto del Tribunale di Venezia del 15.11.2019 nei confronti della Comir Srl, a partecipare agli avvisi pubblici di vendita indetti medio tempore dalla Curatela, che avrebbero sicuramente consentito un’acquisizione della partecipazione ad un prezzo di gran lunga inferiore, come peraltro è stato per Comir Srl (pari
ad € 950.000,00), rispetto a quello attualmente previsto nella proposta di delibera in questione (€ 2.400.000,00).
H) Ma vieppiù, le nostre perplessità non si esauriscono nel rappresentare l’inspiegabile inerzia manifestata dal Sindaco consistente nella mancata partecipazione alle gare ad evidenza pubblica staggite dalla Curatela, che ha ineludibilmente favorito la conveniente ed isolata partecipazione in sede di asta all’acquisizione della quota sociale detenuta in Team Spa da parte della società Comir Srl, ma attengono soprattutto alla ingannevole formulazione del corpo della proposta di delibera, allorquando, in maniera altrettanto singolare, si fa espresso richiamo a n. 3 missive prot. n. 7820 del 01.02.2019, prot. n. 28038 del 04.05.2019 e prot. n. 46948 del 30.07.2019, con le quali
l’amministrazione parrebbe aver semplicemente “ribadito l’assoluta necessità di adeguare la TE.AM. ai modelli di società previsti dalle disposizioni del d.lgs. 175/2016 “Testo unico sulle società a partecipazione pubblica” cui poter legittimamente affidare, direttamente, i propri servizi”, affermazione assolutamente inconferente e financo fuorviante, rispetto al tenore dell’inciso precedente, dal quale sarebbe emerso che il Comune avesse sollecitato a più riprese la Curatela Fall.re a cedere la propria quota e che la stessa si fosse al riguardo rifiutata, circostanza quest’ultima assolutamente infondata, considerato che l’unico interesse legittimamente vantato dalla Curatela era quello di alienare la quota attraverso un bando pubblico.
I) Ulteriori e più gravi anomalie appaiono emergere sia in merito alla perizia di stima redatta dal Perito Dott. Di Giustino, che in ordine al successivo incarico conferito all’Ing. Giovanni D’Eugenio per la redazione di una perizia finalizzata alla rivalutazione dei cespiti detenuti dalla Team Spa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 D.L.. n. 104/2020, conv. con modif. nella L. n. 126/2020. Nel merito della perizia di stima, gli esponenti si premurano di segnalare quanto segue:
? PROFILI FORMALI
1. sotto il profilo meramente grafico, la perizia presenta un layout sostanzialmente simile a quello già utilizzato da una precedente terna di professionisti, all’uopo nominati dalla Team Spa per la valutazione delle quote nel novembre del 2014, lasciando presagire che con ogni probabilità sarebbe stato bastevole affidare l’incarico ai medesimi tecnici di comprovato standing e professionalità per ottenere un aggiornamento peritale del precedente elaborato, che avrebbe comportato verosimilmente un risparmio dei costi di redazione del nuovo elaborato ed una maggiore originalità della perizia;
2. sotto il profilo dell’incongruenza temporale, l’incarico viene conferito al nuovo perito Dott. Di Giustino in data 5.02.2021 e la perizia di stima datata 22.02.2021, viene rimessa in Team Spa in data 25.02.2021, a tal proposito pare opportuno segnalare come si sia in presenza di una perizia redatta quasi a tempo di record, stante la delicatezza e la complessità documentale e tecnica del munus assegnato;
3. sotto il profilo della data contabile di riferimento, alla quale è stata cristallizzata la situazione economico-patrimoniale della società, presa a base di riferimento della perizia di stima, si segnala come la stessa faccia riferimento ad una relazione semestrale redatta al 30.06.2020, quindi antecedente di ben 8 mesi dalla data di redazione dell’elaborato, in totale contraddizione con le più autorevoli interpretazioni di prassi (cfr. Tribunale di Milano), che per relazioni di stima similari suggerisce l’adozione di situazioni contabili di riferimento la cui data non sia anteriore di oltre 60 giorni dalla data di rimessione della perizia di stima;
? PROFILI SOSTANZIALI
1. dall’attenta osservazione della serie storica dei bilanci chiusi al 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 ed alla semestrale al 30.06.2020, peraltro menzionati ed allegati dal Perito nel suo elaborato (cfr. pagg. 12 – 16 della Perizia), si evince ictu oculi che la redditività aziendale e la PFN (Posizione Finanziaria Netta), due principali indicatori dello stato di salute della società, siano estremamente negativi;

2. parimenti, anche dall’attenta osservazione della serie storica degli indici di bilancio redatti relativamente ai bilanci chiusi al 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 ed alla semestrale al 30.06.2020, peraltro menzionati ed allegati dal Perito nel suo elaborato (cfr. pagg. 16 e 17 della Perizia), si evince ictu oculi come la situazione generale in termini di redditività aziendale, di struttura e di liquidità non sia particolarmente positiva, lasciando presagire uno stato di tensione finanziaria conclamato, aggravato da una scarsissima redditività;
3. il Perito, oseremmo dire, “laconicamente” (cfr. pag. 17 della Perizia) così recita “L’analisi dei principali indici denota uno squilibrio finanziario della società con ripercussioni sui dati reddituali”, atteso che la PFN è costantemente negativa e gli indici di redditività sono bassi  se non negativi, ed ancora “il tutto è rappresentativo di una realtà aziendale che necessita di un nuovo slancio e di nuove prospettive per la necessaria crescita del fatturato aziendale che permetterebbe sia la copertura agevole dei costi fissi, sia la progressiva riduzione dell’indebitamento.”; quest’ultima affermazione lascia interdetti gli esponenti, allorquando il Perito, chiamato a fornire una rappresentazione puntuale dello stato di saluto e del valore della società ad una determinata data contabile, si lascia andare ad un giudizio prognostico apodittico sulle prospettive future di sviluppo della società, che non gli vengono richiesti, ma soprattutto, cosa ancor più grave, paventa
un’ipotetica crescita del fatturato, ignaro che la Team Spa ha perso tutte le commesse per la gestione del servizio di igiene urbana dei comuni limitrofi e non (Canzano, Castellalto, Termoli) e che ha come unico committente il Comune di Teramo, per cui l’eventuale ottimistico ed inverosimile auspicato incremento del fatturato, confligge peraltro con la serie storica dei risultati economici conseguiti da lui stesso riportati e commentati in senso negativo. In altri termini è davvero singolare che il Perito ritenga possibile, alla luce delle proprie riflessioni, che la società possa avere, financo in linea di principio, una remota possibilità di crescita del fatturato, per le ragioni evidenti dianzi tratteggiate;
4. La trattazione della valutazione (cfr. pag. 26 della Perizia) delle poste componenti il patrimonio aziendale inizia dalle attività, a tal proposito il Perito opera una chiara scelta del metodo misto patrimoniale e reddituale con stima autonoma dell’avviamento, senza tuttavia nulla riferire in ordine all’assenza di un contratto di servizio, essendo la Team in regime di prorogatio rispetto a tutti i servizi medio tempore affidatigli dal Comune di Teramo, il cui contemperamento avrebbe dovuto indurre il Perito quantomeno ad una correzione del valore dell’avviamento;
5. La valorizzazione peritale condotta dal Perito coincide, abbastanza singolarmente, sia per le poste attive che per quelle passive, con il valore contabile residuo (nel caso dei cespiti), fatta eccezione per gli immobili, relativamente ai quali il Perito valorizza il contratto di leasing immobiliare in essere per la sede legale di Via Delfico 73 (la cui scadenza è fissata al 28.02.2024), in € 820.000,00 e lo decurta del valore attuale dei canoni di locazione a scadere per € 218.966,00, per un valore netto di € 601.934,00 (che appare decisamente sproporzionato rispetto alle attuali condizioni congiunturali del mercato immobiliare di riferimento atteso che il bene in parola assumerebbe il valore di € 2.400,00/mq). Analogo ragionamento viene perpetrato dal Perito nella valutazione degli automezzi, che.al contrario, avrebbero verosimilmente necessitato di un notevole deprezzamento del valore, considerata sia la nota senescenza fisica che l’obsolescenza tecnologica dei mezzi di trasporto usati per il servizio di igiene urbana. Sempre con riferimento alla categoria dei mezzi di trasporto, vengono valorizzati n. 3 automezzi nuovi marca ISUZU acquisiti in data 21.09.2020 al valore di € 220.500,00, a testimonianza della fondatezza del rilievo
formalizzato al punto 3) delle presenti osservazioni in ordine alla eccessiva distanza tra la data contabile di riferimento e la data di rimessione dell’elaborato peritale;
6. Un ulteriore elemento che non è stato correttamente valutato dal Perito è rappresentato dalla posta denominato “Fondo rischi conguaglio PEF” contenuta nei Fondi Rischi ed Oneri ed appostata nel bilancio di esercizio al 31.12.2019 per l’importo di € 820.121 che è formata da accantonamenti stanziati negli esercizi precedenti per la copertura dei rischi connessi ai conguagli PEF per gli anni 2010/2014. Nel merito, il Perito nulla riferisce in ordine alla probabile applicazione, una volta acquisita la partecipazione di Enertech Srl in capo al Comune di Teramo, dell’istituto della confusione legale, così come disciplinato dall’art. 1253 c.c., che verrebbe a determinare la coincidenza della qualifica di creditore e di debitore in capo allo stesso soggetto (Comune di Teramo), estinguendo l’obbligazione, e come conseguenza determinando l’insussistenza di una posta passiva ed il conseguente storno a Conto Economico, sotto forma di sopravvenienza attiva, con risvolti fiscali nefasti sulle già precarie condizioni finanziarie della Team Spa. Da ultimo, pare opportuno precisare come la confusione legale operi automaticamente (ope legis), senza che sia necessaria un’apposita dichiarazione di volontà ed è un modo di estinzione delle obbligazioni a carattere satisfattorio;
7. Ulteriore attenzione va posta nei confronti della scelta ulteriore operata dal Perito (cfr. pag. 42 della Perizia), allorquando nel determinare i parametri prodromici alla quantificazione dell’avviamento (goodwill), compie le seguenti discutibili scelte:
a) Il Perito a pag. 42 del suo elaborato formula una premessa completamente inconferente con il prospetto di calcolo utilizzato per la normalizzazione dei redditi (processo di standardizzazione della serie storica dei redditi presi a base della determinazione del c.d. reddito medio normale atteso), considerato che decide in maniera incomprensibile di utilizzare il Reddito operativo (differenza tra ricavi e costi
caratteristici) anziché utilizzare come base di partenza di ogni singolo esercizio l’utile netto, sul quale poi operare, eventualmente, le dovute rettifiche previste dal metodo di normalizzazione, che servirebbe a depurare il reddito conseguito a fine esercizio dalle cosiddette variabili che sono esogene e non ripetibili e quindi frutto di conseguenze occasionali che inficierebbero la valenza prospettica della variabile in costruzione. Inspiegabilmente, il Perito invece, partendo a ritroso dall’utile netto, somma allo stesso sia le imposte sul reddito imputate a bilancio, come se fosse occasionale pagare le tasse, gli accantonamenti a Fondi Rischi come se il principio della prudenza fosse un optional (soprattutto in Te.Am., cfr. quanto riferito in N.I. al 31.12.2019 pag. 24 di 35 circa la variegata presenza di Fondi Rischi ed Oneri a vario titolo appostati ed utilizzati) e gli oneri finanziari, (come se avessimo terminato il rimborso di qualunque prestito rateale assunto ed invece basterebbe confrontare pag. 25 e 26 della N.I. al 31.12.2019 per verificare l’esatto contrario), ottenendo in maniera artificiosa e non rispondente un risultato di esercizio positivo pari ad € 138.117,00 (cfr. pag. 43 della Perizia) che è assolutamente sovradimensionato rispetto alle reali attitudini a produrre redditi da parte della Te.Am. SpA;
b) Il Perito a pag. 43, compie un’altra scelta che a sommesso avviso di chi scrive, desta anch’essa delle perplessità, allorché nel determinare l’orizzonte temporale sul quale procedere alla capitalizzazione del reddito medio normale atteso, sceglie un arco temporale di 10 anni, ottenendo pertanto un valore doppio (pari ad € 875.674,00) rispetto a quello che sarebbe stato più ragionevole scegliere di 5 anni, considerato peraltro che la Te.Am. SpA è in regime di prorogatio con l’unico committente (Comune di Teramo) per il solo servizio di igiene urbana;
La somma del valore attribuito al patrimonio netto rettificato (€ 2.535.014,33) maggiorato della somma attribuita al valore dell’avviamento (€ 875.674,00) determina il ragguardevole e spropositato valore di € 3.410.688,33, che viene corroborato dalla comparazione con il metodo dei multipli (dato dal rapporto EV/EBITDA), motivandolo “laconicamente” con il fatto che detto criterio fosse stato preso a base della precedente stima del Novembre del 2014, della quale sarebbe opportuno disporre, anche in termini di raffronto delle determinazioni ivi raggiunte e riportate;
8. Nel richiamare integralmente le considerazioni addotte nella presente memoria, gli esponenti si premurano di osservare come l’intera operazione sia pervasa da numerose zone d’ombra, che non consentono l’assunzione consapevole di una delibera di così grande rilevanza ed importanza per le sorti della principale partecipata del Comune di Teramo e per l’Ente medesimo, tenuto conto che la Team Spa, conseguentemente all’operazione di trasformazione in house, dovrebbe procedere alla distribuzione di utili per un importo non superiore ad € 1.000.000,00 nei confronti della cedente partecipante Comir Srl, sui quali ovviamente dovrebbe corrispondere un’aliquota del 10% di imposta sostitutiva, senza considerarne sia l’impatto economico finanziario che quello fiscale, posto che stiamo disquisendo di una società che, documenti alla mano (bilancio al 31.12.2019) presenta debiti bancari a breve per € 1.650.419 ed è definita dal Perito (relazione di stima) come una società in squilibrio finanziario con ripercussioni sulla redditività della società.
L) Last but not least, gli esponenti segnalano come anche il parere rimesso dall’esimio Prof. Cerulli Irelli, allegato alla missiva prot. n. 7820 dell’1.02.2019 inviata dal Sindaco di Teramo alla Curatela Fall.re, al Tribunale di Venezia, alla Team Spa ed al Mote Spa, nella partizione dedicata alle conclusioni, testualmente recitasse “A fronte della cessazione di detti servizi – attualmente svolti da Team in via del tutto provvisoria, sulla base di quanto stabilito con la delibera commissariale n. 2/2018, che ha previsto per la prosecuzione del servizio fino alla stipula di un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi – all’Amministrazione si pongono due alternative. La prima è quella di indire una procedura a “doppio oggetto” per l’individuazione del nuovo socio operativo di Team al quale Enertech, in stato di fallimento, dovrà trasferire la propria partecipazione azionaria.
La seconda è quella che l’Amministrazione acquisti direttamente detta partecipazione attraverso l’offerta, al curatore fallimentare, di una somma determinata sulla base di apposita perizia giurata, che tenga conto dell’avvenuta cessazione dei servizi di cui si è detto. In questo caso, l’acquisto della partecipazione azionaria da parte del Comune consentirebbe di trasformare Team in una società a capitale interamente pubblico, con conseguente possibilità di affidare ad essa i servizi pubblici locali al di fuori di una procedura di gara. Comunque, resta fermo
che, al di fuori di quest’ultima ipotesi, il curatore fallimentare non potrà cedere la partecipazione di Enertech a soggetti terzi sulla base delle norme contenute nella L.F. (art. 106 e 107), trovando applicazione una disciplina diversa di fonte pubblicistica”.
L’autorevole parere conferma, laddove ve ne fosse ancora comprova, come l’inerzia amministrativa e volitiva dell’Amministrazione Comunale abbia di fatto determinato la corresponsione di un prezzo decisamente superiore a quello che ragionevolmente sarebbe stato pagato nel caso in cui si fosse seguita la via maestra tratteggiata dal Prof. Cerulli Irelli nel suo parere reso all’Amm.ne Comunale, considerato che il prezzo a base d’asta dell’intero compendio aziendale facente capo alla fallita Enertech Srl, comprendente non solo le quote sociali detenute in Team Spa, ma anche altre partecipazioni, terreni e beni mobili di rilevante valore era stato staggito dalla Curatela Fallimentare in data 17.04.2019 al prezzo a base d’asta di € 1.200.000,00, a dimostrazione che il valore il sede di stralcio della partecipazione in Team Spa era notevolmente inferiore a quello che attualmente il Comune di Teramo con la proposta di delibera n. 520 del 9.03.2021 (per 1.400.000,00 oltre all’esterovestizione del sovrapprezzo sottoforma di distribuzione di utili per € 1.000.000,00) intenderebbe far pagare alla collettività teramana, almeno doppio rispetto a quello che avremmo verosimilmente dovuto.
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si rassegnano le seguenti conclusioni:
1. rinviare la discussione sulla proposta di deliberazione n. 520 del 09.03.2021, espungendo il relativo punto dall’ordine del giorno del Consiglio Comunale del 26.03.2021;
2. previa acquisizione delle perizie di stima effettuate sulla TeAm Spa del 27.11.2014 (Prof. Di Lazzaro, Prof. Cafaro, Dott. Davide) e del 2018/2019 (rimessa dall’Ing. Arcadia alla Curatela Fallimentare della Enertech Srl – Tribunale di Venezia), procedere all’affidamento di autonoma e aggiornata perizia di stima della Team Spa da parte del Comune di Teramo, quantomeno attualizzandola al 31.12.2020;
3. previa acquisizione delle perizie di rivalutazione effettuate dall’Ing. Giovanni D’Eugenio sui beni mobili e immobili di proprietà della Team SpA (previo incarico del CdA del 25.02.2021), valutare la sovrapposizione delle stime dell’Ing. D’Eugenio con quelle effettuate dal Dott. Di Giustino, nonché in ogni caso, la congruità delle stesse stime alla realtà giuridico fattuale del momento di concretizzazione della transazione auspicata;
4. riconsiderare la perizia di stima, rimessa dal Dott. Di Giustino in data 25.02.2021, in tutte le ponderazioni e valutazione effettuate senza tenere in alcun conto la totale assenza di qualsivoglia contratto di servizio in essere fra la TeAm SpA ed il Comune di Teramo, così come fra la TeAm SpA ed ogni altro ipotetico committente di servizi, di talché appare inverosimile aver dato corpo ad una positiva valutazione
dell’avviamento societario, meno che mai adottando quale parametro “l’orizzonte temporale pari a 10 anni”, orizzonte che non trova alcun fondamento concreto in atti e provvedimenti sia pubblici che privati;
5. formulare un’attenta ponderazione sul nesso di causalità, allo stato insussistente e non meglio specificato, fra gli esiti della rivalutazione demanda all’Ing. Giovanni D’Eugenio e la distribuzione di utili presunti a valere sul bilancio in chiusura al 31.12.2020 (non ancora approvato) ed oggetto di pattuizione di dubbia legittimità, addirittura già formalizzata nella proposta irrevocabile di cessione da parte della
Comir Srl e così fatta propria nella proposta di deliberazione n. 520: “pertanto all’esito dell’approvazione del bilancio al 31.12.2020, l’incremento del patrimonio distribuibile dovrà essere pari almeno ad € 2.041.000,00 derivanti dagli utili 2020 di esercizio e dalla rivalutazione dei cespiti”;
6. effettuare una ponderazione – del tutto assente in delibera – in ordine alla tassazione da liquidare allo Stato contestualmente sia all’eventuale emersione di utili societari che alla distribuzione dei medesimi;
7. motivare le ragioni in base alle quali si paventerebbe una crisi occupazionale in caso di messa in liquidazione della Team Spa, atteso che è univocamente riconosciuta la possibilità di inserire in ogni bando pubblico clausole di salvaguardia occupazionale (anche al 100%) che eviterebbero qualsiasi sacrificio sociale;
8. motivare le ragioni per le quali si ritiene che la TeAm SpA ad oggi offra “una tariffa più che concorrenziale” visto che l’affermazione resta del tutto apodittica nel corpo della delibera;
9. motivare per quali ragioni si paventa “la perdita di € 192.120,84 per la posta immobilizzazioni immateriali in corso e acconti che accoglie i costi sostenuti per la cremazione dell’impianto crematorio nel cimitero urbano di Teramo, ancora in fase di progettazione esecutiva”, posto che il valore della progettazione resterebbe comunque in capo al Comune socio ovvero all’eventuale acquirente del cespite;
10. motivare per quale ragione si riterrebbero svalutati “€ 896.970,54 (al 30.06.2020) per la voce rimanenze rappresentate dai manufatti cimiteriali realizzati nell’ampliamento, ancora non venduti, del padiglione del cimitero urbano di Teramo”, posto che tali cespiti manterrebbero comunque il valore di vendita senza alcun deperimento economico finanziario;
11. motivare in base a quali ragioni si ritiene inadeguato e non praticabile l’eventuale affidamento del servizio di igiene urbana al Mo.Te. Montagne Teramane Spa, sia alla luce del fatto che la stessa è una società in house partecipata anche dal Comune di Teramo, sia in quanto non risultano nella proposta di delibera né interlocuzioni con esito negativo verso gli organi della predetta società, né tantomeno atti e provvedimenti utili a sostanziare l’impossibilità di un eventuale affidamento al Mo.Te. SpA;
12. motivare per quali ragioni non si è tenuto in alcun conto il parere rimesso dal Prof. Cerulli Irelli (prot. n. 7820 dell’1.02.2019) inviato dal Sindaco di Teramo alla Curatela Fall.re, al Tribunale di Venezia, alla Team Spa ed al Mo.Te Spa, con specifico riferimento all’alternativa “che l’Amministrazione acquisti direttamente detta partecipazione attraverso l’offerta, al curatore fallimentare, di una somma determinata sulla base di apposita perizia giurata, che tenga conto dell’avvenuta cessazione dei servizi di cui si è detto”;
13. motivare analiticamente – ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica) – la presunta “convenienza economica” che otterrebbe il Comune di Teramo nell’acquisire le quote azionarie di proprietà privata al prezzo di 2,4 milioni di euro, sia sotto l’aspetto del calcolo che originerebbe tale cifra, sia sotto l’aspetto della trattativa svoltasi fra il Legale rappresentante del Comune e il Legale Rappresentante della Comir S.r.l., sia pure sotto l’aspetto dei necessari successivi finanziamenti dei quali la società ha bisogno per poter guardare al futuro con fiducia;
14. motivare analiticamente – ex art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica) – la presunta “sostenibilità finanziaria” e la convenienza complessiva dell’operazione di trasformazione In House della società partecipata TeAm SpA, comparando la scelta politica effettuata con le altre ipotesi legislativamente possibili: “gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato”;
15. motivare analiticamente la parte volitiva della proposta di deliberazione di che trattasi, la quale “deve dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento a quanto sostenuto dal perito di parte privata – Dott. Luca Di Giustino – il quale sancisce a pag. 17 dell’elaborato peritale che “l’analisi dei principali indici denota uno squilibrio finanziario della società con ripercussioni anche sui dati reddituali. La posizione finanziaria netta è costantemente negativa. Gli indici di redditività, anche per l’elevato peso degli accantonamenti a rischi, sono bassi se non negativi”;
16. infine, demandare ogni approfondimento come sopra formalizzato (e ogni altro ritenuto utile e necessario) al Segretario Generale dell’Ente sia in qualità di firmatario del parere di regolarità tecnica della proposta di deliberazione in parola, sia in qualità di Responsabile del procedimento di trasformazione della TeAm SpA in società a totale partecipazione pubblica (così come nominata con deliberazione
di Giunta Comunale n. 46 dell’8.02.2021).
Con riserva di ogni ulteriore integrazione e/o produzione documentale alle presenti osservazioni, anche all’esito della ricezione e dello studio degli atti e provvedimenti direttamente o indirettamente richiamati nella proposta di deliberazione in parola, ma che non sono ancora stati messi a disposizione né della generalità dei residenti, né dei Consiglieri comunali titolari della competenza ad approvare tale deliberazione – Il Gruppo Consiliare di Italia Viva Teramo F.to Flavio Bartolini, Osvaldo Di Teodoro, Giovanni Luzii