TERAMO – Il coordinamento #iostoconannacapponi esprime soddisfazione per la sentenza R.G. n.1246/2020 depositata dalla Corte di Cassazione in data 23 settembre 2021 a seguito di udienza pubblica del 25 maggio 2021, con la quale si mette la parola fine al secondo licenziamento disciplinare irrogato alla vigilessa del Comune di Teramo Anna Capponi dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Teramo , composto dal Dirigente del Settore Avvocatura Avv. Cosima Cafforio, dal Dirigente del Settore Personale Furio Cugnini ( ora Dirigente della Provincia di Teramo) e dal Dirigente del Settore Bilancio e Finanze, in data 18 agosto 2018, per quegli stessi fatti, già irrogati nel precedente licenziamento che era ancora sub iudice, con esiti alterni ( esso era stato annullato dal Tribunale di Teramo con pronuncia poi riformata in appello e quindi annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione).
La Corte d’Appello, accertato in tali termini il bis in idem, riteneva che non potesse applicarsi al caso di specie l’art. 55 ter comma 3, d.lgs. 165\2001, in quanto norma eccezionale, al cui interno non ricadeva l’ipotesi di specie, e confermava la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva annullato il licenziamento disciplinare nei riguardi di Anna Capponi.
Il Comune di Teramo ha proposto ricorso per cassazione rigettato dalla Corte perché: “ Il Comune di Teramo non solo non avrebbe potuto ( nel caso) un nuovo procedimento disciplinare, per i medesimi fatti, per l’essere stato il licenziamento (provvisoriamente) annullato dalla sentenza di primo grado, ma neppure ciò avrebbe potuto fare se anche quell’annullamento fosse divenuto definitivo, perché neanche tale ipotesi è prevista come caso di possibile riedizione del potere disciplinare per il medesimo fatto, prevalendo a quel punto, tra le parti, il giudicato formatosi sul rapporto di lavoro in essere e sull’idoneità ad incidere su di esso dell’azione disciplinare..(omissis).. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.”
Se la Corte di Cassazione fa rilevare la violazione di legge circa l’inosservanza alle disposizioni fissate in materia di procedimento disciplinare dalla legge , allora è lecito domandarsi qual era l’interesse pubblico sostenuto dai Dirigenti Comunali e quindi, dalla Giunta D’Alberto, per aprire nei confronti della vigilessa un secondo procedimento disciplinare conclusosi poi con un secondo licenziamento ed avere dubbi sulla liceità dell’operato sorretto da motivi pretestuosi e da un intento ritorsivo, con alti costi ad esclusivo carico della collettività teramana.
L’azione del coordinamento #iostoconannacapponi continua e vigila sulla vicenda di mobbing e discriminazione a danno della vigilessa Capponi, attendendo l’esito del ricorso del primo procedimento disciplinare ancora pendente presso la Corte di Cassazione, augurandoLe di indossare presto la divisa sempre onorata .