Riceviamo e pubblichiamo:

TERAMO – Il Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Teramo, in relazione alle notizie pubblicate sui presunti problemi attinenti alla ricostruzione post sisma, legati ai procedimenti disciplinari per inottemperanza agli obblighi formativi da parte di alcuni iscritti all’Ordine, precisa quanto segue: – la normativa che disciplina l’obbligo formativo è dell’agosto 2012 (DPR 137/2012), e riguarda tutti i professionisti iscritti ad Albi, non solo tecnici (ad esempio anche avvocati, commercialisti, giornalisti, ecc.), ed è quindi nota da tempo;

  • sia il Consiglio Nazionale degli Architetti che gli Ordini territoriali hanno ampiamente pubblicizzato la norma, i relativi regolamenti e gli obblighi derivanti, organizzando numerosi corsi, frontali e online, per permettere ad ogni iscritto di adempiere e curare la propria formazione professionale;

  • il regolamento sulla formazione, redatto dal Consiglio Nazionale, prevede una serie di esoneri, parziali o totali, per casi specifici, che devono essere però comunicati dagli iscritti tramite la piattaforma online im@ateria;

  • l’obbligo formativo costituisce una straordinaria possibilità di aggiornamento e ampliamento delle singole competenze professionali, in particolare in questo periodo storico dove le norme e le tecnologie cambiano rapidamente;

  • attualmente, per il triennio 2014/2016, il Consiglio di Disciplina dell’Ordine sta esaminando circa 200 pratiche di colleghi che, presuntivamente, non sono in regola con la formazione. Di queste molte sono state, o verranno, archiviate, avendo dato la possibilità agli iscritti di giustificare, a posteriori, eventuali situazioni di esonero non comunicate in tempo utile. Rimangono, quindi, circa una novantina di pratiche da approfondire ulteriormente;

  • l’eventuale sospensione dei colleghi che risultassero non in regola con l’obbligo di legge, visto il numero esiguo degli stessi e i giorni di sospensione previsti (uno per ogni credito mancante, con un massimo di 60 giorni), non inciderà sui tempi della ricostruzione, tempi rallentati per ben altri motivi. Di certo, mancando un anno alla scadenza del prossimo triennio formativo (2017/2019), coloro che reiterassero le carenze formative dovranno subire sospensioni per lassi temporali maggiori. Si tratta, comunque, di una eventualità ben nota agli iscritti e, quindi, chi tiene comportamenti non in linea con le norme di legge e deontologiche non può pretendere “sanatorie” che, oltre a svilire la dignità della categoria professionale, prenderebbero in giro chi, puntualmente, rispetta le indicazioni normative e ordinistiche.

Come ente ordinistico e come singoli professionisti non possiamo pretendere, dallo Stato e dagli alti Enti, il rispetto delle norme attinenti la professione, a tutela della dignità del lavoro nostro e dei nostri colleghi, e poi non rispettare noi stessi gli obblighi, condivisibili o meno, che la legge ci impone.

La formazione, ripetiamo, è un valore e non solo un obbligo, per noi e per il bene pubblico che la professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore vuole e deve tutelare.