TERAMO – Il Collegio del Tar de L’Aquila conferma l’ordinanza cautelare sulla vicenda Tercoop del Presidente del Tar, in sezione monocratica. La Tercoop potrà continuare ad operare e a gestire i parcheggi a pagamento, almeno fino al prossimo 20 novembre, quanto si discuterà nel merito della determina dirigenziale del Comune di Teramo, ad oggi sospesa. Gli operai della cooperativa, per ora, possono tirare un sospiro di sollievo. Moderatamente soddisfato il Presidente Leo Iachini.
Ecco l’ordinanza cautelare dal sito del Tar de L’Aquila:
Pubblicato il 21/06/2019
N. 00116/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00240/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2019, proposto da
Tercoop A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Calcagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Teramo non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Determina dirigenziale n. 241 del 13.04.2019 Comune di Teramo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che ai fini del decidere l’odierna controversia si rende necessario acquisire elementi istruttori al fine di conoscere:
1) se all’esito della procedura di evidenza pubblica in relazione alla quale non è stata presentata alcuna domanda appropriata il Comune ha proceduto all’esperimento della procedura negoziata di cui all’art. 63, comma I, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 o, in alternativa, a bandire una nuova procedura concorsuale;
2) se la ricorrente risulta adempiente in ordine ai canoni concessori e l’ammontare dei canoni versati dal 2012 ad oggi distinti per singola annualità;
3) se la ricorrente risulta adempiente in ordine ai ratei dovuti a titolo di COSAP.
Considerato che l’esame delle questioni sottoposte all’esame del Collegio richiede approfondimenti propri della sede di merito;
Ritenuto che per la trattazione del merito del ricorso può essere fissata l’udienza pubblica del 20.11.2019;
Ritenuta la sussistenza del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, può essere riservata al Collegio una valutazione re adhuc integra della controversia impregiudicata ogni valutazione di merito della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima):
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) dispone che il Comune di Teramo produca documentazione utile ai fini istruttori entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;
c) rinvia per l’ulteriore trattazione all’udienza pubblica del 20.11.2019.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Realfonzo, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Mario Gabriele Perpetuini | Umberto Realfonzo | |
IL SEGRETARIO