TERAMO – La Cisl esprime grande soddisfazione per la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti della Richetti spa di Sant’Atto. Infatti, il Giudice del lavoro, a seguito del ricorso depositato nel 2021, da parte di due ex lavoratrici assunte con contratti di somministrazione, assistite dal legale del Sindacato Avv. Rosa Matassa, ha riconosciuto la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno a favore delle ricorrenti.
Nel ricorso, l’Avv. Matassa ha basato la richiesta di illegittimità su un utilizzo del contratto di somministrazione che ha oltrepassato i limiti previsti dalla normativa vigente e l’ulteriore durata contemplata dal contratto di prossimità. (Nello specifico le ricorrenti hanno svolto attività lavorativa, presso l’azienda utilizzatrice, per diversi anni con reiterati contratti di somministrazione a tempo determinato e nelle more della successione dei suddetti contratti veniva sottoscritto un c.d. “accordo in deroga”, ponendo un limite massimo al 30 giugno 2020, oltrepassato dall’Azienda).
Alessandro Collevecchio della FAI CISL, sottolinea che l’accordo era finalizzato a cogliere l’obiettivo di un incremento occupazionale con contratti di lavoro stabile, così come previsto dall’art.8 del D.L. n° 138 del 2011 che fa riferimento a specifiche intese finalizzate espressamente alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario. Fabio Benintendi della Cisl di Teramo, ritiene che la sentenza del Giudice del lavoro di Teramo costituisca un valido richiamo per le aziende a proporre “specifiche intese” esclusivamente per le circostanze previste dal D.L. 138/2011. Ribadisce, inoltre, che la somministrazione rappresenta l’unica forma di flessibilità garantita e coglie l’occasione per evidenziare che il vero problema resta l’utilizzo improprio delle varie tipologie contrattuali.
Il ricorso alla somministrazione, le cui finalità son ben delineate dalla legge, non può certo consentire, come nel caso di specie, la permanenza di persone in un’azienda per svariati anni senza essere stabilizzate!