ROSETO – Il 14 febbraio scorso, ANAC scrive al Comune di Roseto degli Abruzzi per comunicare l’esito del procedimento di vigilanza aperto due anni prima a seguito di esposto della minoranza su un progetto di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione. Nelle more, la gara era stata conclusa e, per l’avvio dei lavori, mancava solo la firma del contratto con l’aggiudicatario. Il Comune aspettava le decisioni ANAC.
Ecco la conclusione (della missiva:
Preso atto delle considerazioni e dei chiarimenti forniti da codesta stazione appaltante, con la presente, approvata dal Consiglio dell’Autorita? del 12 febbraio 2020, si comunica che non sussistendo i presupposti per ulteriori azioni il presente provvedimento sara? archiviato, una volta pervenuta la conferma dell’adozione dei provvedimenti necessari per la revoca in autotutela della procedura, della quale si resta in attesa.
Tradotto in italiano: Grazie ai chiarimenti forniti dal Comune, il procedimento sara? archiviato. Ma dopo l’annullamento della gara!
Da non credere. Al Comune occorre toccar ferro (sono 5 anni che tenta invano di avviare i lavori). Ancor piu? ai cittadini, perche? l’impianto e? vetusto e rappresenta un pericolo per la pubblica incolumita?.
ANAC resta, dunque, in attesa dell’annullamento della gara nonostante nella missiva spieghi dettagliatamente come sia soddisfatta delle considerazioni e dei chiarimenti forniti. Ma non su quelli relativi all’affidamento dei servizi di committenza. In merito, il Comune aveva risposto di essersi associato alla Centrale di committenza Asmel. Non paga, ANAC aveva chiesto ulteriori hiarimenti su come ovviare alle criticita? evidenziate in merito all’adesione “al sistema Asmel”. Con questo termine ambiguo, ANAC usa riferirsi alla seconda Associazione di Comuni (3.006 soci in tutt’Italia) e alla prima (e unica) Centrale di Committenza dei Comuni italiani, ASMEL Consortile, entrambe perennemente al centro delle interessate “attenzioni” degli apparati romani (ANCI e CONSIP, in primis) e che non le mandano a dire e ribattono, colpo su colpo. Anche ad ANAC.
Il Comune – riporta la nota – avrebbe, a questo punto, comunicato di voler annullare la gara. ANAC mostra di non fidarsi. Infatti, la nota prosegue richiamando due criticita? in capo ad ASMEL Consortile: il costo dei servizi di committenza imposto sugli aggiudicatari e la dubbia legittimazione quale intermediaria degli acquisti pubblici. Anzi, su quest’ultimo punto, rinvia alla lettura di una recente Sentenza del TAR Lombardia (che nulla c’entra). Insomma non solo non si fida, ma sembra lanciare il sasso e nascondere la mano, almeno in conclusione quando ricorda al Comune che resta in attesa della promessa fatta (di annullare la gara). Insomma, annulla la gara e archivia la pratica!
Curiosamente, sul “sistema Asmel”, ANAC ama queste ambigue conclusioni. Ecco come ha chiuso appena qualche mese fa la nota trasmessa, sulla identica questione, al Comune di Caiazzo: Si rimette, pertanto, a codesto Comune ogni valutazione circa l’opportunita? di espletare la gara in oggetto avvalendosi della piattaforma telematica gestita dalla societa? Asmel S.c.a.r.l., evidenziando in ogni caso che ove si ritenga di confermare l’opzione di aderire al sistema Asmel, questa Autorita? si asterra? dallo svolgere la vigilanza collaborativa. Firmato Raffaele Cantone.
Anche qui tutto deriva dalle due criticita? evocate (sussurrate) nella nota a Roseto degli Abruzzi. Anche qui un do ut des, segno di scarsa autorevolezza dell’Autorita?. Che, per definizione, non sussurra, non si affida al do ut des, ma decide e sancisce basandosi sull’autorevolezza delle proprie pronunce. proposito di autorevolezza, ASMEL Consortile ha iniziato la propria attivita?, a inizio 2013, ponendo il costo dei propri servizi in capo agli aggiudicatari, semplicemente perche? l’Autorita? ne aveva sancito la legittimita? con delibera n. 140/2012. Vero che Consip era insorta sostenendo che cio? cozzava contro i principi costituzionali e che ANAC l’aveva seguita contestandoci formalmente sul punto a luglio 2014. Ma e? anche vero che nel dicembre successivo ne aveva nuovamente affermata la legittimita?. Due mesi dopo l’aveva negata e nell’aprile successivo ancora riaffermata. In breve, fino a alla fine del 2018, ha inanellato 8 pronunce sul punto. Ognuna a smentire quella precedente. E senza curarsi di spiegare il perche?. Da allora ripete sempre lo stesso concetto. La legittimita? e? diventata criticita? e ASMEL Consortile, non potendo imporre il corrispettivo a corrente alternata in funzione degli umori variabili di ANAC, ha scelto la strada piu? legittima (!): si e? adeguata alla Sentenza n. 3042/2014 del Consiglio di Stato, il massimo Organo della Giustizia amministrativa.
La Sentenza non solo sancisce la legittimita? del corrispettivo, ma chiarisce anche perche? esso non cozza contro la Costituzione (tesi cara a Consip), in quanto imposto in capo all’aggiudicatario e non alla generalita? dei concorrenti. ANAC avrebbe fatto meglio ad adeguarsi anch’essa, invece di subire l’influenza (interessata) di Consip.
Quanto poi alla pretesa dubbia legittimazione quale intermediaria degli acquisti pubblici, su cui rinvia alla recente Sentenza 240/2020, sbaglia due volte e clamorosamente.
La prima, perche? la Sentenza evocata si riferisce ad altra ASMEL (l’Associazione) ed e? subito stata appellata perche? lede l’autonomia dei Comuni. Vedremo, ma e? clamorosa la disattenzione di ANAC che ha vinto una (prima) causa e mostra di non sapere contro chi ha vinto.
La seconda, perche? ASMEL Consortile ha al suo attivo oltre 4.500 gare ed e? curioso che ANAC ancora faccia finta che abbia un senso affermare questa dubbia legittimazione. Se avesse senso avrebbe dovuto/potuto bloccare queste migliaia di gare dalla dubbia legittimazione. Non ne ha bloccata nessuna. Sarebbe bastato negare il rilascio del CIG. Una gara senza CIG e? nulla per definizione. Mai vista una gara senza CIG. Non lo ha fatto, perche? sa (fin troppo bene) che ASMEL Consortile eroga servizi di committenza ai Comuni Soci e non svolge intermediazione negli acquisti (modello Consip). Non perche? non la sappia/voglia svolgere. Ma perche? ANAC sostiene, come CONSIP, che non la possa svolgere e la Centrale, testarda, e? giunta fino alla Corte di Giustizia europea. L’Udienza si e? gia? tenuta a fine gennaio e a maggio si aspetta la pronuncia!
Nelle more, la Centrale si limita scrupolosamente ai servizi di committenza ausiliaria. Evitando ogni interferenza con il giudizio in atto. Ad agosto scorso c’era impellenza di indire una gara modello Consip e la Centrale ha mantenuto il punto. La gara e? stata allora bandita dall’Associazione, ricorrendone i presupposti. ANAC e? insorta, ha presentato ricorso. Accolto dal Tar Milano e subito appellato. Ma scrive al Comune di Roseto di andare a leggere una Sentenza che nemmeno riguarda la Centrale!
Un’Autorita? non rinvia alla lettura di una Sentenza. Afferma e sancisce! Possibilmente senza cambiare posizione tanto spesso. E almeno spiegando i motivi del cambiamento!
Occorre parlar chiaro. Noi lo facciamo e in Italia non e? stato ancora introdotto il delitto di lesa Autorita?. Qualcuno avverta ANAC.
Comunicazione ASMEL