MONTORIO AL VOMANO – Nella giornata di ieri, insieme ad alcuni cittadini, abbiamo inviato un documento di ricorso al Presidente della Repubblica, al Difensore civico regionale, all’Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza nazionale e regionale e all’Ufficio nazionale anti discriminazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ognuno per la propria competenza intervenga per l’eliminazione del “comportamento” discriminatorio, o meglio della disposizione palesemente discriminatoria contenuta nella delibera di giunta Comunale n. 153 del 31.8.2022 e relativi allegati, che limita l’uguaglianza sostanziale tra persone, o meglio tra studenti, e l’accesso alla formazione in attuazione al più generale diritto allo studio costituzionalmente sancito.

Il Comune di Montorio Al Vomano, con atto di Giunta Comunale n. 153 del 31.8.2022 avente ad oggetto “determinazione disposizioni tariffarie, fiscali e contributive anno 2022 – modifica delibera G.C. n. 76 del 12.5.2022”, ha deliberato, tra le altre cose, le tariffe 2022 per il servizio di trasporto scuolabus e per il servizio refezione per l’anno 2022.

In favore delle famiglie residenti nel comune di Montorio al Vomano, i cui figli siano iscritti presso le scuole di Montorio, è stata espressamente prevista l’esenzione per l’anno scolastico 2022/2023 qualora le famiglie stesse siano in regola con i tributi comunali e almeno uno dei due genitori abbia la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. Una delle condizioni per poter accedere al servizio gratuito di refezione e di trasporto scuolabus è palesemente discriminatoria. La delibera è palesemente illegittima; il discrimine tra chi è tenuto a pagare il servizio e chi no non è dato dalla situazione economica del residente che comunque paga le tasse, ma da un unico assorbente criterio: essere cittadini o no di un paese dell’Unione Europea.

Il punto di riferimento è sicuramente l’art. 3 della Costituzione italiana che sancisce il principio di eguaglianza in senso formale (inteso come divieto di discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali) e in senso sostanziale (inteso come dovere della Repubblica di abbattere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini).

La disposizione, inoltre, contrasta con la direttiva 2011/98/UE, che stabilisce che tutti i cittadini di Paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante anche in relazione alle prestazioni familiari.

Sussiste dunque il comportamento discriminatorio in relazione al fattore della nazionalità. In particolare si ricorda che l’ art. 43 TU immigrazione, a norma del quale commette in ogni caso un atto di discriminazione “chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso…ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto a causa della sua condizione di straniero”. 

Anche lo straniero irregolarmente soggiornante gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana come in più occasioni ribadito dalla Corte Costituzionale; tra questi diritti si annovera sicuramente il diritto allo studio e la tutela dell’infanzia.

Infine la Corte dei Conti si è espressa sulla possibilità degli Enti Locali di provvedere ad erogare il servizio di trasporto scolastico con risorse proprie, purché strettamente connessa all’attuazione del principio superiore del “diritto allo studio” e finalizzato al perseguimento della “uguaglianza sostanziale degli studenti” – I Consiglieri di Montorio Guarda Avanti Eleonora Magno e Andrea Guizzetti