Emergenza COVID-19- Contestazione mancata adozione delle misure minime per il contenimento del contagio ed a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Diffida

A seguito dell’emergenza COVID-19 l’Organizzazione Sindacale mia assistita CIMO- Abruzzo ha ricevuto innumerevoli segnalazioni del personale sanitario univocamente attestanti l’omissione di idonee misure per il contenimento del contagio presso le strutture sanitarie regionali, in particolare, in relazione all’omesso monitoraggio dei sanitari positivi, oltre l’ormai accertata assenza di DPI.
Ai sensi dell’art. 7 dl 09.03.2020 n. 14 non si applica agli operatori sanitari “la disposizione di cui all’art. 1 co. 2 lett. h) dl 23.02.2020 n. 6” e che i medesimi operatori “sospendono l’attivita? nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19”.
La coeva Ordinanza n.3 del P.G.R. del 9.3.2020 prevede “19- di disporre che il personale sanitario venuto in contatto con paziente affetto da COVID 19, asintomatico, prosegua la propria attivita? professionale, previa osservanza di adeguate misure di contenimento del contagio e sia sottoposto a sorveglianza sanitaria” .

Nel sistema delineato dalle norme pare evidente che il personale sanitario, per dichiarate
ragioni di servizio pubblico sanitario, e? sottratto all’ “applicazione della misura della quarantena con
sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva”
di cui all’art. 1 co. 2 lett. h) dl 23.02.2020 n. 6 ma nel contempo devono essergli assicurate le tutele
di cui al d.lgs. 81/’08, ed i connessi obblighi gravanti sul Datore di Lavoro, nonche? il rispetto
dell’obbligo di adozione di misure di contenimento del contagio e dunque l’individuazione di un
percorso alternativo e specifico per il personale sanitario che ha avuto contatto stretto con caso
confermato, con l’ulteriore distinguo fra il non sintomatico, che resta in servizio, ed il sintomatico che lo deve sospendere.

Nelle Aziende Regionali il combinato disposto delle norme emergenziali e? applicato in elusione dell’obbligo di adozione delle misure per il contenimento: gli operatori, infatti, non sono sottoposti a test di conferma COVID-19 nemmeno a seguito di contatto stretto con caso confermato, nelle definizioni Ministero della Salute del 9.3.2020, con la conseguenza che gli ambienti sanitari sono, ad oggi, luoghi a piu? alto rischio di contagio per l’intera popolazione che vi entra in contatto.
La diffusione virale e?, inoltre, favorita dalla circostanza che il medesimo personale, ignaro di essere positivo o meno, rientra nel proprio nucleo famigliare sottoposto, vanamente a questo punto, alle misure all’art. 1 co. 2 lett. h) dl 23.02.2020 n. 6 e DPCM del 9.3.2020.
Anche a seguito di segnalazione ex DPR 1124/65 e/o a cagione del contatto e/o di presenza di insorgenza di sintomi per i sanitari divenuti “cittadini comuni”, non scatta nemmeno in questo caso la presa in carico dei SI(E)SP aziendali e dunque la procedura ex art. 1 co. 2 lett. h) dl 23.02.2020 n. 6, siccome personale sanitario.
A cio? si aggiunga l’ormai dichiarata assenza di DPI che vengono, in ogni caso, indicati dalle AA.SS.LL. quali rimedi preventivi che il personale sarebbe tenuto ad indossare salvo sapere ab origine che non ci sono e che non vengono distribuiti al personale stesso che non ne dispone nemmeno piu? per le comuni pratiche mediche: il tutto con caratteri di colpa cosciente, se non peggio, in termini di qualificazione dell’elemento soggettivo degli agenti e dei fatti penalmente rilevanti.
Una petizione di principio che si esaurisce in danno all’integrita? psicofisica ed alla salute di tutto il personale sanitario, ad oggi, indiscutibilmente l’unico piu? esposto in termini di usura e rischio; i sanitari patiscono una evidente disparita? di trattamento in rapporto ad altri cittadini/lavoratori, un duplice pregiudizio (esclusi prima e dopo dalle procedure di tutela attivate in emergenza) oltre ad essere incolpevoli veicoli del patogeno.

L’effettuazione del test di conferma e?, dunque, l’unico, necessario ed ineludibile strumento
che consenta l’individuazione, la presa incarico e la gestione successiva del sanitario positivo sintomatico o non, nella duplice ottica sopra ricordata della salute del lavoratore e della riduzione del contagio: ad oggi, al contrario, non viene effettuato nemmeno nei casi in cui le stesse procedure aziendali di urgenza lo impongono.
L’omissione e? imputabile a ciascuna singola Azienda Sanitaria che e? tenuta a formulare la richiesta del test di conferma ai Laboratori di Riferimento Regionali
Qualora, poi, la mancata effettuazione dei tamponi di conferma dipendesse dall’incapienza del/i Laboratori regionali a cio? deputati e? obbligo dell’Autorita? Regionale in persona del Presidente e del deputato Assessore, anche in ragione delle recentissime norme derogatorie in termini distrutture e spese sanitarie, provvedere in tal senso.
Si rammenta e contesta, infine, che l’attuale emergenza, nell’ambito del quadro normativo vigente, lungi dall’essere un evento imprevedibile ed eccezionale, rientra fra i rischi tipici, in particolare quello biologico, ex d.lgs. 81/’08 che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di valutare ex art. 17, comma 1 lett. a), 28 e 271 e segg. TUSL, con conseguente individuazione di tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali atte ad evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici; la tipicita? di fatte forme di esposizione e? acclarata anche dall’INAIL in riconoscimento della ipotesi di malattia/infortunio in modifica anche del D.P.R. 1124/’65 e allegati e, inoltre, che in attuazione delle vigenti norme in materia sanitaria, corrente PSR, e organizzazione delle AASSLL la materia Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e la Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono affidati ai rispettivi Dipartimenti di Prevenzione aziendali, mentre per quanto attiene gli obblighi del D.d.L, ai sensi del d.lgs. ‘81/’08 permangono i limiti, penalmente sanzionati, di cui all’art 5 L. 300/’70.
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Quanto sopra premesso, in nome e per conto della CIMO- Abruzzo in persona del segretario
Regionale d.ssa Itala Corti, per se? ed a nome di tutti gli iscritti, contestata alle Aziende Sanitarie in indirizzo, al Presidente della GR ed all’Assessore alla Sanita?, ciascuno per le proprie competenze la responsabilita? per la violazione delle norme di cui al d.lgs 81/’08 e art 2087e 2043 c.c. e la mancata adozione delle dovute ed adeguate misure per il contenimento del contagio, in danno dei lavoratori e dei cittadini tutti, oltre alla qualificazione dei fatti in termini di penale responsabilita?:
INVITO E DIFFIDO I) Le AA.SS.LL. in indirizzo, in persona dei rispettivi l.r.p.t.:
1) Al rispetto puntuale della normativa di riferimento e sopravvenuto nel contesto emergenziale corrente.
2) Ad adottare adeguate misure di contenimento del contagio
3) A richiedere con urgenza e senza ulteriori ritardi il test diagnostico COVID-19,
quanto meno, per tutto il personale che ha comunicato contatti stretti con casi confermati quale unica misura, allo stato, efficace ai fini del reale contenimento del contagio ed a tutela della salute dei lavoratori e di terzi.
4) Ad adottare tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ex art 15 TUSL e le misure tecniche organizzative e procedurali piu? idonee alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori comunque esposti al rischio di cui in oggetto ivi compresa l’effettuazione senza ulteriori ritardi del test di conferma COVID-19 a tutti i dipendenti che riferiscano di contatto stretto con caso confermato.
5) E in ogni caso fornire idonei DD.PP.II. qualitativamente e quantitativamente conformi a garantire dal rischio come sopra individuato anche qualora non valutato.
6) A dare seguito all’obbligo di trasmissione delle denunce di infortunio e dei certificati all’Istituto assicuratore ed all’adempimento di tutti gli ulteriori obblighi su di esso Datore gravanti ex DPR 1124/65 cui la fattispecie afferisce.
II) Considerato che l’esecuzione massiva di test diagnostico COVID- 19 e?, allo stato, l’unica misura idonea a contenere il contagio anche e soprattutto in ambito ospedaliero che, per quanto sopra detto, e? la maggior fucina di diffusione, nell’ambito delle proprie competenze ed anche in esercizio dei poteri di cui al d.l.23 febbraio 2020, n. 6, di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 e le deroghe assentite dal d.l. di imminente pubblicazione in termini di spesa ed apertura di strutture sanitarie:
INVITO E DIFFIDO
Il Presidente della Regione Abruzzo e l’Ass. alla Sanita? a:
1)Attivare e favorire, senza indugio, l’organizzazione e l’apertura di Laboratori o comunque ad individuare Laboratori anche fuori regione idonei ad effettuare test diagnostici in numero sufficiente alle necessita? del personale sanitario dell’intera Regione Abruzzo.
2) A controllare e vigilare che presso tutte le AA.SS.LL. regionali vi sia il rispetto della normativa di emergenza vigente nonche? di tutta quella a tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro e dunque il rispetto di tutti gli obblighi di cui al d.lgs. 81/’08.
III) Stanti le competenze dei Sindaci, quali Autorita? Sanitaria Locale ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 corrente il caso di emergenza sanitaria, e dei Prefetti quali Organi monocratici governativi e Autorita? Sanitaria Provinciale
INVITO
Gli Ecc.mi Prefetti di Chieti, L’Aquila, Teramo e Pescara ed i Sindaci dei relativi Capoluoghi di
provincia ad esercitare ogni e piu? opportuno potere d’ordinanza affinche? le Aziende Sanitarie adempiano a quanto diffidato loro nel rispetto delle norme vigenti ed affinche? le medesime Aziende e le Autorita? regionali in indirizzo provvedano senza indugio all’effettuazione dei test diagnostici COVID-19 in misura adeguata a quanto necessario e comunque a quanto gia? prescritto dalle disposizioni vigenti.