TERAMO – L’Adiconsum Teramo registra un altro importante successo a tutela dei diritti dei cittadini. Questa volta la problematica riguarda la delicata e controversa questione del rimborso di buoni fruttiferi postali. Ci spiega la vicenda il Presidente di Adiconsum Teramo Giuseppe Iodice, il quale ha creato una struttura davvero efficiente e risolutiva.
“Si recarono presso i nostri uffici di Teramo – afferma Iodice – due signori di Arsita, i quali nel lontano 2 febbraio 1987 avevano contratto un buono fruttifero postale di 5 milioni di lire. Ho indirizzato gli utenti presso il nostro legale competente per la Vallata del Fino, ossia l’Avv. Vincenzo Luca Salini, il quale ha curato e portato avanti con competenza e serietà tutta la pratica.
Dopo aver inoltrato formale reclamo a Poste italiane, senza ottenere riscontro, l’Avv. Salini presentava ricorso all’Arbitrato Bancario Finanziario, in cui contestava il valore dell’ammontare del rimborso del buono, indicato dall’intermediario nella misura di circa 33 mila euro e chiedeva che Poste italiane fosse condannata a versare il valore del buono ammontante a circa 84 mila euro, come da condizioni contrattuali riportate sul buono stesso. Ciò in quanto gli utenti avevano fatto legittimo affidamento sul contenuto delle condizioni originariamente stampate a tergo del buono, ritenendo ininfluenti le timbrature successivamente apportate.
Poste Italiane si opponeva chiedendo altresì che il ricorso fosse respinto in virtù della correttezza del proprio operato in piena osservanza della disciplina normativa che regola la materia”.
E’ importante – continua Iodice – evidenziare i punti cardine a sostegno della argomentazioni difese addotte dall’Avv. Salini: il buono fruttifero oggetto di ricorso era stato emesso in data 02/02/1987, quindi, in data successiva al D.M. 13 giugno 1986 e, dunque, in un momento in cui la serie «P»(serie di emissione di buoni postali “ordinari”, emessa dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1986), non era in corso. Indi tra le parti veniva utilizzato un modulo cartaceo della serie «P» sul fronte del quale era indicata la serie di appartenenza «P/O» con una tabella dei rendimenti con i seguenti tassi: 9 % fino al 3° anno; 11 % dal 4° all’ 8° anno; 13 % dal 9° al 15° anno; 15 % dal 16° al 20° anno; ma vi era apposto anche un secondo timbro – a modifica del precedente – con la misura dei nuovi saggi di interesse, più bassi, della “Serie Q/P” del seguente tenore: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dal 11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno. Nulla era specificato per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione. Questo aspetto risulterà fondamentale in quanto nella versione originaria era prevista a titolo di interesse maturato la somma di lire 1.777.400 per ogni bimestre da partire dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno dall’emissione.
A seguito dell’emanazione del D. M. del 13 giugno 1986 i tassi di tutte le serie precedenti, tra cui la P, sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1° gennaio 1987. Orbene la questione giuridica da risolvere nel caso di specie concerneva l’accertamento delle condizioni di rimborso di buoni fruttiferi nell’ipotesi in cui siano stati utilizzati da parte dell’intermediario moduli cartacei appartenenti ad una serie precedente non più in corso (nella specie moduli relativi alla serie «P») apportando una modifica solo parziale con una timbratura in alto al centro, che indica unicamente SERIE Q/P, mentre sul retro risulta essere invariata l’originaria tabella dei rendimenti stampata.
La decisione dell’arbitrato bancario contiene un accoglimento parziale del ricorso presentato dai nostri utenti di Arsita, ma i termini della disposizione costituiscono motivo di elevata soddisfazione per gli stessi. Il Collegio arbitrale, infatti, se da un lato evidenzia come la “possibilità di usare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie “P” anche per l’emissione di nuovi buoni fruttiferi a condizioni diverse da quelle originariamente indicate sia espressamente prevista dallo stesso D.M. 13 giugno 1986”, dall’altro “rileva peraltro che nella timbratura sovrapposta dall’ufficio (come del resto in quella relativa alla Serie P/O) manca un’indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando quindi modificata l’originaria dicitura che prevede dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
In termini pratici il Collegio arbitrale accertava il diritto dei contraenti il buono fruttifero alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo dal ventesimo fino trentesimo anno dalla data di emissione del buono stesso: Poste italiane era tenuta a versare in favore dei ricorrenti circa 71 mila euro netti, a fronte dell’originaria ipotesi di rimborso pari a circa 33 mila euro.
In qualità di Presidente Adiconsum Teramo mi preme ringraziare l’Avv. Vincenzo Luca Salini per l’importante risultato conseguito e per la professionalità che lo contraddistingue da sempre”.