ROMA – Riceviamo e pubblichiamo nota Unione degli Armigeri Italiani APS, associazione nazionale per la difesa dei diritti dei detentori legali di armi per ricordare ai cittadini detentori di armi le corrette procedure e tempistiche legate alla scadenza del termine per la presentazione della certificazione medica ex-art. 12 DLgs 104/2019 e prevenire possibili violazioni dei loro diritti.
Ieri, 13 settembre 2019, e? scaduto il termine per la presentazione della certificazione medica da parte dei detentori di armi comuni da sparo che non sono titolari di porto d’armi. La scadenza, che interessa piu? di 3 milioni di cittadini, negli ultimi mesi e? stata piu? volte rammentata ma non possiamo non notare, specialmente dalle comunicazioni delle Questure, come vi siano alcuni punti sui quali vi e? una certa confusione e ci sentiamo pertanto in dovere di fare chiarezza per garantire che i diritti dei cittadini siano pienamente rispettati. Ricordiamo e sottolineiamo quindi:
1) che l’obbligo di presentazione del certificato medico non riguarda i titolari di licenza di porto d’armi in corso di validita? (di qualunque genere), i titolari di licenza di collezione per armi antiche ne? coloro che detengono esclusivamente munizioni, altri esplodenti o armi proprie diverse da quelle comuni da sparo (art. 38, c. 4, TULPS);
2) che la certificazione specifica puo? essere rilasciata, oltre che dalle ASL, anche dai medici militari, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 12, c. 2, DLgs 104/2018);
3) che la mancata presentazione entro la data del 13 settembre 2019 non comporta alcun provvedimento in automatico, ma l’Autorita? di PS deve preventivamente diffidare il detentore a presentare la certificazione e solo decorsi 60 giorni dalla notifica della diffida puo? essere emanato il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi ed esplodenti (art. 13, c. 3, Dlgs 104/2018);
4) che le armi oggetto di decreto di divieto di detenzione non potranno essere ritirate preventivamente se non nei casi di reale e concreta urgenza (art. 39 TULPS);
5) che in alternativa al versamento delle armi per la rottamazione e prima dell’eventuale ritiro e? sempre consentita la cessione a terzi entro 150 giorni dalla notifica del decreto prefettizio (art. 39, c. 2, TULPS).
In alternativa alla semplice presentazione del certificato e? ovviamente possibile presentare istanza per il rilascio o rinnovo di porto d’armi (per i quali e? comunque necessaria una analoga certificazione). Nel caso in cui un soggetto diffidato dall’Autorita? di PS preferisse invece cedere le armi a terzi, consigliamo di procedere quanto prima per evitare l’emissione del decreto prefettizio e tutte le ipotizzabili conseguenze che ne potrebbero derivare. Raccomandiamo inoltre di farsi rilasciare contestualmente ricevuta della presentazione del certificato e se possibile di conservarne una copia. Per chi ne fosse provvisto, consigliamo di inviare in ogni caso anche una scansione via PEC.
Riteniamo doveroso sottolineare quanto sopra poiche? abbiamo notato che nelle settimane e nei mesi passati
diverse Questure, nel pubblicare avvisi in merito, hanno omesso di citare la possibilita? di cedere a terzi le armi regolarmente detenute e oggetto di divieto di detenzione per la mancata presentazione della certificazione medica ed in alcuni casi hanno addirittura espresso l’intenzione di procedere al ritiro immediato delle armi. Qualora cio? dovesse verificarsi, si tratterebbe ovviamente di procedure illegittime e pertanto invitiamo sia a diffondere la presente nota affinche? i cittadini abbiano corretta conoscenza dei propri diritti, sia a segnalarci qualsiasi notizia circa l’adozione di procedure lesive degli stessi.
Il Presidente (Giulio Magnani)