PESCARA – Il Decreto di Agosto, in materia di accertamento e riscossione, si è limitato ad estendere l’arco temporale degli interventi agevolativi già’ contenuti nel Decreto “Cura Italia” e nel successivo “Decreto Rilancio”. A spiegarlo è il commercialista di Pescara, Luca Orsini, secondo il quale in “assenza di nuove rottamazioni o condoni non si può parlare di pace fiscale, ma solo di una tregua“.
“Il Decreto in parola – sottolinea – estende, infatti, dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ‘regalando’ così ai contribuenti uno slittamento di 60 giorni (dal 30 settembre al 30 novembre) quale termine ultimo entro il quale dovranno essere effettuati i pagamenti posticipati in base ai vecchi decreti. La sospensione riguarda anche la notifica delle nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione, si parla di milioni e milioni di avvisi già pronti per essere spediti ai contribuenti, ma non i termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” il cui termine “ultimo” – entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 – è rimasto fissato al 10 dicembre“.
“L’art. 97 del DL 104/2020 – Decreto Agosto, ha introdotto la possibilità di effettuare, i versamenti prorogati al 16/09/2020 dal Decreto Rilancio, con le seguenti modalità: 50% delle somme sospese o in unica soluzione entro il 16/09/2020 o in un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16/09/2020; restante 50% delle somme sospese in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16/01/2021. Sarà possibile pagare in quattro rate solo la metà del debito totale (che sulla base del DL rilancio andava saldato per intero alle stesse quattro scadenze entro il 16 dicembre) – chiarisce Orsini – rinviando, così, l’altra metà del debito al 2021, con possibilità di rateizzarlo in 24 rate. Ma quali sono in concreto questi versamenti prorogati? Le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionali e comunali IRPEF; l’IVA; ed i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi scadenti nel periodo tra l’08 marzo ed il 31 maggio ossia nei mesi in cui le imprese italiane destinatarie di questa ‘agevolazione’ (che si badi bene spettava solo a certe condizioni ed entro determinati limiti dimensionali di fatturato) erano tutte pressoché ferme, fatti salvi supermercati, farmacie e qualche altra attività per lo più necessaria alla sopravvivenza. Si tratta, in sostanza, di somme significativamente più basse rispetto ai debiti tributari e previdenziali (per i quali non vi è stata alcuna proroga) che quelle stesse imprese hanno generato di lì a poco – riavviando, a fatica – le loro attività“.
“Vista la situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19, il DL Rilancio n. 34/2020 – all’art. 24 – ha previsto che, per i
contribuenti che ne abbiano i requisiti, non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 e non è dovuta la prima rata dell’acconto IRAP per l’anno 2020. Con notevole ritardo rispetto alla predisposizione del modello IRAP 2020 e dei versamenti delle imposte, in data 20/08/2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 25/E fornendo dei chiarimenti che impattano sul calcolo del beneficio e sulla compilazione del modello stesso“. Per il commercialista di Pescara, Luca Orsini “tali chiarimenti inevitabilmente impatteranno anche su dichiarativi già predisposti ed inviati. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre affermato che, nel caso di credito IRAP risultante dalla precedente dichiarazione e non ancora compensato, il saldo IRAP oggetto dell’agevolazione riguardante l’anno 2019 dovrà essere calcolato al lordo di tale credito. La ratio della prassi in questione è non creare alcuna disparità di trattamento fra i contribuenti che hanno utilizzato il credito IRAP e coloro che non lo hanno ancora utilizzato” – ANSA –