PESCARA – “Le sentenze della Corte Costituzionale non sono interpretabili, ma vanno semplicemente lette e, possibilmente, comprese. Nel merito, il pronunciamento depositato ieri sulla Legge urbanistica, è chiaro, ovvero la Corte Costituzionale non ha sancito l’illegittimità della norma approvata dalla Regione Abruzzo, ma, al contrario, ritenendo ‘erronee le assunzioni del ricorrente’, ovvero del Governo, ha piuttosto riconosciuto il diritto di estensione della possibilità di accesso ‘ai benefici per il recupero dei sottotetti per i fabbricati esistenti alla data del 30 giugno 2019’, altrimenti fermo al 2011, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, riconoscendo la bontà della puntualizzazione fornita dalla Regione sul rispetto rigoroso del Piano Paesaggistico, che ha fatto venir meno la relativa materia del contendere. Questo lo dicono le carte della sentenza, che cancellano le ricostruzioni fantasiose del responsabile del Pd Di Salvatore”. Lo ha puntualizzato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri replicando alle affermazioni di Di Salvatore.

“Lasciamo da parte le chiacchiere e passiamo alle carte rileggendo la sentenza della Corte – ha ribadito il Presidente Sospiri -: il Governo ha impugnato l’articolo 10 della legge della Regione Abruzzo del 28 gennaio 2020, ‘Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo-Legge di stabilità regionale 2020’. Nel dettaglio, le lettere a e b del comma 1 dell’articolo 10 della citata legge regionale modificano l’articolo 1 della Legge regionale del 2011 (Norme sull’attività edilizia nella Regione Abruzzo), rubricato come ‘Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti’, riaprendo il termine per il recupero dei sottotetti alla data del 31 dicembre 2019, poi portata al 30 giugno 2019. A differenza di quanto interpretato dal rappresentante del Pd, la Corte Costituzionale ha affermato senza ombra di dubbio che ‘il ricorrente, ossia il Governo, ha assunto erroneamente che le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, lettere a) e b), abbiano effetto retroattivo, e come tali siano idonee a pregiudicare la certezza del diritto e l’affidamento di eventuali controinteressati. In realtà, esse si limitano a consentire – evidentemente con efficacia pro futuro – interventi di recupero di sottotetti in immobili già esistenti alla data del 31 dicembre 2019 (data poi anticipata al 30 giugno dello stesso anno): nessun dato testuale, in particolare, induce a ritenere che esse intendano regolarizzare abusi già compiuti’. La lettera ‘c’ del comma 1 dell’articolo 10, ha poi aggiunto un nuovo comma 4-bis, al fine di consentire il recupero abitativo dei sottotetti “anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti’. Ora, secondo il Governo-ricorrente, tale deroga avrebbe potuto determinare il compimento di interventi di recupero difformi da quanto stabilito nel piano paesaggistico. Sul punto, nelle more del giudizio, la Regione Abruzzo, con Legge regionale 14/2020 ha allora modificato la disposizione impugnata, precisando che la deroga è possibile solo con riguardo agli ‘strumenti urbanistici comunali’ vigenti ed adottati, oltre che ai regolamenti edilizi vigenti, e chiarendo espressamente la necessità del rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. Considerando satisfattiva tale modifica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, rinuncia all’impugnativa in parte qua. La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla doglianza in esame. In definitiva – ha detto il Presidente Sospiri -, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativamente alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 10 della Legge Regionale 3/2020 e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla lettera c) del medesimo comma 1. In ordine a tale ultimo aspetto, si evidenzia come la dichiarazione di cessazione della materia del contendere di fatto fa salvo il principio secondo cui in materia di recupero abitativo dei sottotetti resta ammissibile la deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi inclusi i regolamenti edilizi. Ed è sufficiente rileggere la sentenza della Corte costituzionale per smentire in maniera totale le affermazioni di Di Salvatore”.

Presidente del Consiglio

Regione Abruzzo

Lorenzo Sospiri