L’AQUILA – L’Istituzione di un elenco regionale che metta nero su bianco il numero degli Operatori Socio Sanitari certificati in Abruzzo e delle scuole di formazione accreditate al rilascio della qualifica professionale, è il cuore della Proposta di Legge del Consigliere regionale, Vicepresidente della Commissione Sanità, Francesco Taglieri, che sulla sua iniziativa specifica: “Bisogna fare un po’ di ordine e mettere in condizione tutti i soggetti che vogliono avvalersi dell’Operatore socio sanitario di poter attingere da un elenco ufficiale che riconosca titoli e professionalità. Contestualmente bisogna censire tutte le scuole accreditate e certificate al rilascio della qualifica specialistica. Non possiamo parlare di un vero e proprio albo professionale, poiché siamo nella sfera della legislazione regionale, ma sicuramente con l’approvazione di questa norma si compie un passo in avanti verso il riconoscimento di una professione che, maggiormente negli ultimi anni, è diventata di grande importanza per il sistema socio-sanitario pubblico e privato”.
“Gli operatori socio-sanitari – continua Taglieri – in questi due anni di pandemia hanno operato, soprattutto nelle RSA, in prima linea, costituendo una sorta di anello di congiunzione fra le famiglie e le professioni infermieristiche e mediche. La figura dell’OSS trova origine nella sintesi degli operatori dell’area sociale e di quella sanitaria e risponde, in modo più adeguato rispetto al passato, all’evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni. Anche se negli ultimi anni ci sono state proposte per un nuovo intervento regolativo a livello nazionale a oggi non esiste una lista o un elenco ufficiale al fine di poter individuare i soggetti effettivamente in possesso dei titoli di formazione e di studio, idonei a svolgere le funzioni richieste. Così risulta difficoltoso anche per le famiglie abruzzesi individuare professionisti adeguati che abbiano effettuato la formazione necessaria riconosciuta dalla Regione. Per diventare operatore socio sanitario è infatti necessario frequentare uno dei corsi di preparazione riconosciuti, organizzati da Organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo. Parliamo di un percorso di studi importante, che dura dai 9 ai 18 mesi, con un monte ore complessivo di 1.000 ore, di cui 480 teoriche e 520 di tirocinio, da svolgersi presso le strutture e i servizi in cui è prevista la figura dell’operatore socio-sanitario e rilasciano un attestato di qualifica professionale a seguito del superamento di un esame. Gli OSS sono poi impiegati in tutto il sistema socio-sanitario: nelle Unità locali socio-sanitarie, nelle Aziende ospedaliere, nelle strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie private autorizzate e accreditate ai sensi della legge regionale 32/2007, e sempre più spesso presso le famiglie, che si trovano a doversi occupare a tempo pieno di congiunti anziani e disabili”.
“Anche in Abruzzo, sulla scia di quanto fatto in altre regioni italiane – continua Taglieri – la mia proposta di legge vuole istituire un elenco certificato per agevolare sia la formazione dei futuri OSS, sia la ricerca di professionisti qualificati attraverso un elenco regionale, in forma telematica, a cui iscriversi su base volontaria e che abbia funzione ricognitiva. L’iscrizione non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività professionale, rimanendo una proposta di modifica nell’ambito delle competenze legislative regionali. L’esistenza di un elenco ufficiale però, a mio avviso, è indispensabile poiché, oltre ad agevolare le famiglie, permetterebbe di monitorare diversi aspetti attinenti la figura dell’operatore socio-sanitario in ambito regionale, sia per la verifica delle competenze effettivamente acquisite, sia in relazione al fabbisogno di personale qualificato e quindi alle prospettive occupazionali degli interessati. La finalità della mia proposta è anche quella di classificare gli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario, valorizzando le competenze acquisite nel rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa nazionale. Mi auguro che anche alla luce di quanto accaduto di recente con il personale OSS nelle Asl Abruzzesi, dove professionisti attivi in pandemia si sono visti licenziati dal servizio dalla sera alla mattina, si lavori per regolarizzare il più possibile l’offerta e la domanda relativa a questa importante, quanto più che mai indispensabile, figura professionale”.
La proposta di legge che arriverà sul tavolo della Commissione Sanità, si compone di sette articoli:
– L’articolo 1 intende esemplificare le finalità dell’iniziativa legislativa monitorando e valorizzando la figura dell’operatore socio-sanitario in ambito regionale e contribuendo ad una migliore tutela di coloro che vogliono accedere ai corsi qualificanti presso enti accreditati.
– L’articolo 2 prevede l’istituzione dell’elenco regionale, in forma telematica senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio regionale, diviso nella Sezione A comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo e nella Sezione B con i nominativi di coloro che abbiano conseguito la qualifica di operatore socio-sanitario. Sempre lo stesso articolo sottolinea che l’inserimento nell’elenco regionale non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività, restando a tal fine ferma l’applicazione delle normative statali vigenti in materia. Le modalità attuative per l’applicazione della legge sono rinviate ad atti di competenza della Giunta regionale.
– L’articolo 3 stabilisce le disposizioni procedurali sancendo i requisiti che, alternativamente, devono sussistere negli operatori socio-sanitari, al fine di poter presentare domanda di inserimento nell’elenco. Il trattamento dei dati personali è affidato alla Regione Abruzzo che lo effettua nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dati personali.
– L’articolo 4 introduce l’Osservatorio sul ruolo degli Operatori Socio-Sanitari con funzioni di monitoraggio, raccolta di informazioni, comunicazioni, e segnalazioni provenienti dal contesto operativo e relazionale dell’attività dell’operatore socio-sanitario.
– L’articolo 5 dispone il termine di 90 giorni entro cui la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.
– L’articolo 6 sancisce l’invarianza finanziaria a seguito dell’attuazione della presente legge.
– L’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore della legge.