L’AQUILA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n ° 35 che proroga fino al 19 aprile i Comuni “zona rossa” modificando l’ordinanza n. 31 del 09 aprile scorso.

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, sono adottate,con efficacia dal 14 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020,le seguenti misure restrittive per i territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e per ilterritorio di Villa Caldari, frazione di Ortona:

a) divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzidetti da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione;

c) ai divieti di cui alle lettere a) e b), sono ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l’obbligo di esibizione del modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell’Interno:

I. è consentito l’ingresso ad un Comune rientrante nella “zona rossa”, previa autorizzazione del Sindaco, esclusivamente al personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza;

II. sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni “zona rossa” al personale sanitario, ai volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni;

III. sono consentiti l’ingressoe l’uscita ai e dai Comuni “zona rossa” in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate;

IV. sono consentiti l’ingresso e il transito per e nei Comuni “zona rossa” al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento dei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza, previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;

V. in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’ingresso ad un Comune della “zona rossa” è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco;

VI. nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’uscita da un Comune della “zona rossa” è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all’urgenza e indifferibilità dell’impiego, comunque in attività salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, di personale proveniente dalla “zona rossa” e non diversamente reperibile al di fuori della stessa”;

d) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione di quelle salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020; e) sospensione di tutti i cantieri di lavoro

;f) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nei comuni “zona rossa”, ove le stesse si svolgano fuori da uno dei detti comuni;

g) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture; h) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;

i) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizidi trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;

j) sono garantiti i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari ai cittadini posti in stato di isolamento domiciliare fiduciario, il servizio di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, il servizio di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat;k) gli spostamenti delle persone fisiche tra i Comuni “zona rossa” delle province di Pescara e di Teramo, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e assoluta urgenza o per motivi di salute, sono consentiti -ove si realizzino interamente nell’ambito dei territori di detti comuni -previa esclusiva esibizione del modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell’Interno.

Ordinanza n. 35