TERAMO – A seguito delle modifiche e integrazioni apportate dal Senato, il provvedimento ora si compone di 24 articoli, rispetto ai 6 iniziali. Di seguito ne vengono riassunti i contenuti:

CAPO I: MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 NONCHÉ PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL’ISOLA DI ISCHIA

SEMPLIFICAZIONE

L’articolo 1 stabilisce, al comma 1, che le disposizioni di semplificazione, dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove di maggiore favore, si applicano anche alle procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici di aprile 2009 nella regione Abruzzo e, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, anche agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, prevede la possibilità di ammettere a contributo le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale ricadenti nei borghi abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 anche in ipotesi di inagibilità pregressa al sisma del 2009, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.

PERSONALE

L’articolo 1-bis, introdotto dal Senato, estende anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017, la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo. Tale riserva di posti, prevista a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma, viene estesa anche alle parti di unioni civili.

GOVERNANCE

L’articolo 2 disciplina l’esercizio dei poteri sostitutivi statali limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree colpite dal terremoto del 2016 in Italia centrale che rientrano nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del D.L. 59/2021), prevedendo la nomina a Commissario ad acta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (comma 1).

Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario del Governo sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che lo stesso trasmette al Governo entro il 31 maggio 2023 una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione.

Il comma 3 specifica che il Commissario è preposto alla “riparazione, alla ricostruzione, all’assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica” dei territori interessati dal sisma.

PERSONALE

L’articolo 3 specifica, mediante una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo), che la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine, presso l’Ufficio speciale per la città dell’Aquila e l’Ufficio speciale per i comuni del cratere per il sisma del 2009, riguarda anche i titolari dei medesimi Uffici (comma 1).

Si proroga, inoltre, fino al 31 dicembre 2023 la durata dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere del sisma del 2016-2017, compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, mediante convenzioni, con società a controllo pubblico (comma 2).

Al Senato, è stato introdotto il comma 2-bis che dispone la stabilizzazione del personale precario degli enti locali e degli Uffici Speciali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016-2017. La norma prevede, altresì, una riserva pari al 50% dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti coinvolti, per il personale che abbia svolto attività nell’ambito della ricostruzione attraverso società in house pubbliche e con contratti a tempo determinato. Per coloro che abbiano svolto analoghe attività attraverso contratti di somministrazione e lavoro è invece previsto che i bandi delle procedure concorsuali valorizzino adeguatamente l’esperienza lavorativa maturata.

SVILUPPO

L’articolo 3-bis, introdotto dal Senato, finalizza anche alla ripresa economica, oltre che alla ricostruzione, l’utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017.

IVA

L’articolo 3-ter, introdotto dal Senato, prevede l’erogazione di anticipazioni finanziarie del Commissario straordinario a valere sulla contabilità speciale, per far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese per il pagamento dell’IVA delle fatture riguardanti gli interventi, oggetto di contributo per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016-2017.

RICOSTRUZIONE PRIVATA

L’articolo 3-quater, introdotto dal Senato, prevede che gli immobili danneggiati dal sisma del 2016-2017, con danni lievi, possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento, anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche (comma 1, lett. a).

L’articolo introduce la possibilità che la domanda di contributo per l’abitazione principale possa essere presentata anche dai familiari in luogo dei soggetti legittimati (tale facoltà era ad oggi riconosciuta per le sole seconde case) (comma 1, lett. b).

Infine è stato eliminato il limite del 30% del contributo concesso per l’ammissibilità delle varianti in corso d’opera (comma 1, lett. c).

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

L’articolo 3-quinquies, introdotto dal Senato, prevede l’utilizzo anche dei prezzari regionali vigenti, in alternativa al prezzario unico interregionale, per il calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 1, lett. a).

La norma introduce anche la possibilità di utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione degli articoli 20-bis e 24 del D.L. 189 del 2016, in favore di nuovi bandi o dello scorrimento delle graduatorie predisposte in applicazione dell’art. 20 del medesimo D.L. 189/2016 (comma 1, lett. b).

Le modalità di concessione delle sovvenzioni previste dagli articoli 20-bis e 24 sono risultate piuttosto limitanti e penalizzanti (perdite di fatturato nei sei mesi successivi al sisma e tasso 0 per importi fino a 30.000 euro) Le imprese invece ci chiedono maggiori risorse per nuovi investimenti di processo e di prodotto previsti dall’art. 20. Relativamente alla sola regione Abruzzo, le economie derivanti dalla gestione della graduatoria dell’art. 20-bis sono pari a € 2.342.774,44, mentre quelle dell’art. 24 sono pari a circa 1 milione di euro.

La norma, infine, ha eliminato la sanzione della nullità del contratto sottoscritto dal soggetto legittimato e dall’impresa esecutrice dei lavori in caso di mancata indicazione preventiva delle opere e delle quantità di lavorazioni da subappaltare. La norma consente di preservare i contratti e garantisce il subappalto purché formalizzato prima dell’esecuzione della relativa opera (comma 1, lett. c).

RICOSTRUZIONE PRIVATA

L’articolo 3-sexies, introdotto dal Senato, estende anche ai comuni del fuori cratere sismico del 2016-2017, le regole previste per l’ammissibilità/inammissibilità al contributo degli edifici collabenti, fatiscenti ovvero inagibili.

INTERVENTI SOSTITUTIVI

L’articolo 3-septies, introdotto dal Senato, prevede specifiche condizioni per l’erogazione dei contributi per l’esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, in caso di sostituzione del privato da parte del comune. Viene chiarito che l’intervento sostitutivo debba riguardare il solo ripristino strutturale dell’edificio e delle parti comuni e non le finiture esclusive dei soggetti sostituiti.

SEMPLIFICAZIONE

L’articolo 3-octies, introdotto dal Senato, estende anche agli interventi su immobili danneggiati dal sisma ricadenti all’interno dei comuni del fuori cratere sismico del 2016-2017, le semplificazioni in materia paesaggistica e di conformità urbanistica ed edilizia introdotte dall’art. 10 del D.L. 76 del 2020 da attuare attraverso l’utilizzo della SCIA.

SCUOLA

L’articolo 3-novies, introdotto dal Senato, proroga all’anno scolastico 2028/2029 la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 2017.

PERSONALE

L’articolo 3-decies, introdotto dal Senato, autorizza i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, a stabilizzare il personale in servizio presso i medesimi comuni, assunto per lo svolgimento di attività di ricostruzione.

L’articolo 3-undecies, introdotto dal Senato, rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro il 31 marzo 2023, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno a compensazione dei tributi non versati per le moratorie seguite agli eventi eccezionali verificatisi nell’isola di Ischia nel novembre 2022.

SANATORIE

L’articolo 3-duodecies, introdotto dal Senato, introduce la possibilità di sanare le lievi difformità edilizie per gli edifici del fuori cratere sismico del 2016-2017 con esito di danno B.

CAPO II: FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

PERSONALE

L’articolo 3-terdecies, introdotto dal Senato, proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità per le regioni e per la Protezione Civile di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per l’accelerazione e l’attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

PROTEZIONE CIVILE

L’articolo 4, modificato dal Senato, destina la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2023 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile (commi 1 e 2). Nel corso dell’esame al Senato, è stata apportata una integrazione volta a rifinanziare il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti per il periodo 2023-2025 (commi 2-bis e 2-ter).

ALLUVIONE MARCHE

L’articolo 5, modificato dal Senato, stabilisce che gli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche non siano più approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo in tal modo l’avvio di tali interventi senza attendere l’emanazione del decreto (commi 1 e 1-bis).

PROTEZIONE CIVILE

L’articolo 5-bis, introdotto dal Senato, dispone, al fine di prevenire pericoli gravi per l’incolumità e la sicurezza pubblica, l’applicazione del potere sostitutivo statale nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, individuati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia.

PROTEZIONE CIVILE

L’articolo 5-ter, introdotto dal Senato, dispone l’intervento delle autorità autorizzate alla gestione delle contabilità speciali in via ordinaria in caso di assenza di rendicontazione da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze.

PROTEZIONE CIVILE

L’articolo 5-quater, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la stipula di polizze assicurative riguardanti la responsabilità civile verso terzi, a favore del personale del Dipartimento della protezione civile e dei componenti della “Commissione grandi rischi”.

PERSONALE

L’articolo 5-quinquies, introdotto dal Senato, prevede la stabilizzazione del personale di protezione civile operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della Regione Molise assunto a tempo determinato a seguito dei fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etnea e degli eventi sismici del 2002-2003.

PROTEZIONE CIVILE

L’articolo 5-sexies, introdotto dal Senato, prevede che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per gli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano incrementate di 42 milioni di euro per l’anno 2023 e siano destinate anche alle ricognizioni dei fabbisogni relative agli eventi calamitosi verificatisi nell’anno 2021.

L’articolo 6 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 12 gennaio 2023.

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