TERAMO – “I commenti relativi alla sentenza del Consiglio di Stato sulla questione dei campi da padel al Bonolis sono ridicoli e frutto della totale ignoranza rispetto alla sentenza, ai suoi contenuti e ai suoi effetti, oltre che espressione di imbarazzante malafede. Il Comune non è stato condannato a nessun risarcimento e le fasi del procedimento amministrativo di stretta competenza degli uffici comunali sono risultate legittime e prive di vizi. I motivi di annullamento degli atti impugnati dalla società, come evidenziato in sentenza, sono relativi al parere negativo, e secondo il Consiglio di Stato non adeguatamente motivato, espresso dalla commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Parere che per il Comune era vincolante e rispetto al quale non aveva alcun potere di discostarsi. Non vi è alcuna responsabilità, dunque, né amministrativa né di indirizzo politico”.
Così il Sindaco Gianguido D’Alberto, che interviene per chiarire i contenuti della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società Soleia contro la decisione del TAR Abruzzo, che nel 2023 aveva rigettato il ricorso presentato da quest’ultima per l’annullamento del provvedimento di rigetto, da parte del Comune, dell’istanza presentata dalla stessa società per la realizzazione di 6 campi da padel nell’ambito del progetto di ampliamento, rigenerazione e completamento dell’impianto sportivo.
Rigetto che si fondava sul parere negativo della commissione tecnica provinciale di vigilanza, dal quale l’ente non aveva facoltà di discostarsi e che ha precluso al Comune di esaminare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presentata dalla Soleia.
“La sentenza non esprime alcuna valutazione positiva rispetto la realizzabilità dei campi da padel – prosegue il primo cittadino – e se anche fosse stato così non ci sarebbe stato alcun diritto o obbligo ad approvare il PEF che è stato superato peraltro da proposte successive. Così come nessun diritto o obbligo sorge ora”.
La stessa sentenza del Consiglio di Stato rileva come la questione arrivata alla sua attenzione sia assolutamente separata e distinta dall’accordo raggiunto da Comune e Soleia per la risoluzione della convenzione, che ha sancito la cessazione della materia del contendere in relazione alla revisione del piano economico finanziario, con la liberazione dalla convenzione.
“Gli uffici comunali erano obbligati ad adeguarsi al parere della commissione tecnica provinciale di vigilanza, di cui fanno parte tutti gli organismi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblici e che risulta pregiudiziale rispetto al controllo comunale sulla SCIA – conclude il Sindaco – come ribadito nella sentenza, inoltre, quest’ultima non va ad incidere in alcun modo sull’accordo raggiunto con la società e sulla mancata approvazione del PEF. Sarebbe dunque bastato leggere la sentenza per evitare figuracce o strumentalizzazioni politiche prive di fondamento. Persino uno studente alle prime armi si sarebbe reso conto che l’attività degli uffici comunali è stata condotta rispettando le normative e che nessuna responsabilità, politico o amministrativa, può essere addebitata al Comune”.