(ACRA) – L’AQUILA – Il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, a seguito di approfondimenti tecnici effettuati con il Servizio Legislativo del Consiglio regionale, in merito ai termini rimozione delle cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, ai sensi della legge regionale n.51/2004, comunica quanto segue:
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 51/2004, come di recente modificato, dispone che, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l’ufficio ricoperto, sono cessati, nelle forme prescritte, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. In tale ipotesi quindi le cause di ineleggibilità relative alla elezione del Consiglio regionale dell’Abruzzo devono essere rimosse entro il termine perentorio del 6 ottobre 2018 (45 giorni decorrenti dal 22 agosto 2018, data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio regionale).
2. Con particolare riferimento alla posizione dei Sindaci e dei Presidenti delle province, in riferimento alla efficacia delle dimissioni e al fine della rimozione delle cause di ineleggibilità, la sentenza della Corte costituzionale n.46 del 1969, adottata con riguardo alla fattispecie analoga di ineleggibilità prevista per l’elezione del Parlamento, articolo 7 del Testo Unico n.361/1957, ha chiarito che “La ratio delle ineleggibilità è soddisfatta a sufficienza con le semplici dimissioni accompagnate da una effettiva astensione del dimissionario ad ogni ulteriore atto di ufficio…”. La norma regionale, comma 4 articolo 2 della l.r. n.51/2004, come di recente modificata, si ispira correttamente a tali principi.
3. In definitiva, secondo l’ordinamento regionale vigente, la rimozione delle cause di ineleggibilità deve aver luogo entro il termine perentorio del 6 ottobre 2018, fermo restando, ad ogni modo, che la domanda di dimissioni o aspettativa sia accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio rivestito. Ciò implica per i Sindaci dei Comuni della Regione Abruzzo con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, nonché per i Presidenti e gli Assessori delle Province, la contestuale effettiva astensione dal compimento delle relativa attività istituzionale derivante dalla carica ricoperta. Al contrario, l’esercizio delle funzioni successivamente alle dimissioni o la revoca delle stesse, nel termine dei 20 giorni, comporterà l’ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale.