Riceviamo e pubblichiamo dal COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

MOZIONE
Oggetto: iniziative a favore dei minori dati in affido per scongiurare illeciti di diversa natura.
PREMESSO
Che da alcune settimane gli organi di informazione si stanno occupando di una inchiesta avviata già nel 2018 dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, denominata “Angeli e Demoni”, volta a indagare il funzionamento dei servizi sociali della Val D’Enza, in merito agli affidi illeciti di bambini;
che, come riportato dalla stampa, le accuse mosse a carico dei responsabili dei Servizi predetti sarebbero relative a falsificazione di atti e relazioni relative alla condizione di minorenni all’interno delle loro famiglie di origine, allo scopo di allontanare i bambini stessi dalle proprie famiglie affidandoli ad amici e conoscenti compiacenti a fronte della corresponsione del contributo mensile alle famiglie affidatarie;
VERIFICATO
Che dall’inchiesta risultano circa ventisette indagati e l’aspetto più inquietante è costituito dal coinvolgimento di esponenti e dipendenti della Pubblica Amministrazione locale, ai quali sono contestati reati di frode processuale, depistaggio, abuso d’ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione e peculato d’uso;
CONSTATATO
Che, dall’inchiesta “Angeli e demoni” sta emergendo un quadro complessivo drammatico che – se confermato – è assolutamente preoccupante, soprattutto se si considera che dietro questo sistema si nasconderebbe un giro illecito di migliaia di euro, oltre al fatto che i bambini sono stati vittima di maltrattamenti e abusi, anche sessuali, e che la scelta degli adulti affidatari sarebbe stata orientata a “preferire” l’affidamento dei bambini a persone e coppie omosessuali, considerati i «collegamenti stretti», rilevati dalla Procura, tra le affidatarie (omosessuali), le operatrici e i dirigenti del servizio sociale;
ATTESO
Che, tutte le norme giuridiche sulla protezione dell’infanzia sanciscono che il diritto primario di ogni minorenne è quello di vivere all’interno della propria famiglia di origine, e l’affidamento familiare è contemplato come misura temporanea di supporto alle famiglie, nell’ottica della prevenzione dell’abbandono e non come soluzione da applicare in casi di acclamata inidoneità delle famiglie;
CONSIDERATO
Che non si dispone dell’esatta conoscenza del fenomeno degli affidi in quanto i relativi dati sono molto frammentari e non attuali, dai quali tuttavia si evince che il numero degli affidamenti disposti in Italia è perlopiù stabile intorno alle 26mila unità, di cui poco più di 14mila sono affidamenti familiari, e oltre il sessanta per cento di questi bambini si trova in affido da oltre due anni, un dato sostanzialmente stabile dalla fine degli anni novanta;
RITENUTO
Che la legge 4 maggio 1983, n. 184, «Diritto del minore ad una famiglia», prevede che laddove le famiglie non siano concordi nell’applicazione della misura dell’affidamento, questo può essere disposto con provvedimento del Tribunale per i minorenni del quale, tuttavia, va monitorata la durata;
che l’affidamento dei minori in difficoltà familiare troppo spesso rappresenta una soluzione non

temporanea, come invece dovrebbe essere, con la conseguenza che non si raggiunge mai per un bambino la situazione di stabilità familiare che è fondamentale per il suo sviluppo;
VISTO
Che il termine di ragionevole durata dell’affidamento, già oggi previsto per legge in ventiquattro mesi prorogabili, dovrebbe essere prorogato solo in base a precise motivazioni, sulla base di un progetto specifico nell’interesse del minore per cui è richiesto e, comunque, per un tempo massimo di ulteriori dodici mesi, poiché utilizzare l’affidamento e l’allontanamento dalla famiglia d’origine come misura a tempo indeterminato, snatura l’istituto e lo trasforma in una misura definitiva che aggiunge abbandono all’abbandono;
ACCERTATO
Che, a livello generale, l’attuale sistema di affido dei minori presenta evidenti criticità, soprattutto tenendo conto dell’eccessiva discrezionalità attribuita ai servizi sociali, dei conflitti di interessi attribuibili a operatori del settore e la mancanza di adeguati ed efficienti strumenti di controllo sull’affidabilità dei soggetti affidatari e sugli standard qualitativi e di servizio delle comunità ospitanti;
VALUTATO
Che, all’interno degli Uffici preposti all’affido dei minori, si rileva una carenza di personale che porta a lavorare in condizioni stressanti, aspetto preoccupante in quanto si tratta di un settore molto delicato, nel quale gli argomenti dovrebbero essere trattati con la dovuta cautela, in quanto si occupa di soggetti molto fragili come i minori;
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1. Ad attivarsi presso gli Uffici competenti al fine di conoscere con cadenza annuale, secondo criteri uniformi sul territorio nazionale ed attraverso un puntuale monitoraggio, il numero dei minori fuori famiglia, seguiti dai servizi sociali;
2. Ad attivarsi presso i Servizi Sociali al fine di istituire una procedura formale ed omogenea basata sulla collaborazione tra servizio pubblico e le organizzazioni del privato sociale delegate per la gestione dell’affido, per un rispetto degli standard di qualità;
3. A garantire l’assenza del conflitto di interesse tra le diverse professionalità del servizio pubblico e del privato sociale coinvolte nei procedimenti di affido anche mediante l’individuazione di strumenti regolamentari e ordinamentali che ne escludano il conflitto dello stesso;
4. A provvedere all’implementazione del personale impiegato negli Uffici dei Servizi Sociali preposti all’affido dei minori, in considerazione dell’importanza e delicatezza del lavoro svolto nei confronti di soggetti fragili;
5. Ad attivarsi presso il Governo affinché venga promossa la revisione della norma che istituisce il difensore del minore, attualmente previsto solo nei procedimenti di adottabilità, anticipando il momento della sua nomina obbligatoria a quello precedente l’assunzione di ogni provvedimento ex art. 330 e seguenti del codice civile, avendo cura che siano
specificate con apposite linee guida il momento e ogni altro elemento necessario ai fini della nomina dell’avvocato del minore, quale soggetto che lo accompagnerà in tutto il percorso giudiziale;
6. A garantire che, nel caso di famiglie indigenti, sia assicurata l’applicazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, che stabilisce che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia, e che a tal fine, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto a favore della famiglia, affinché in tali casi non si ricorra mai all’affido ma sia, invece, sempre assicurato il sostegno economico dei genitori naturali;
7. Ad adottare iniziative volte a garantire la temporaneità dell’affidamento, con l’abolizione della

prassi dell’affido disposto, di regola, a tempo indeterminato, garantendo così che il termine di ragionevole durata dell’affidamento, già oggi previsto per legge in ventiquattro mesi prorogabili, sia prorogato solo in base a precise motivazioni, in base ad un progetto determinato nello specifico interesse del minore per cui è richiesto e, comunque, per un tempo massimo di ulteriori dodici mesi;
8. Ad attivarsi presso gli Enti e le Istituzioni preposte affinché venga istituita la figura dell’Operatore dell’accoglienza familiare temporanea, un professionista proveniente dal mondo sociale con competenze educative e con esperienza di lavoro nell’ambito del disagio minorile e familiare, che avrà il compito di lavorare, da un lato direttamente con le famiglie di origine, e, dall’altro, con quelle affidatarie o con le strutture di accoglienza, rappresentandole nelle sedi istituzionali e affiancandole nella gestione del quotidiano, nel rapporto con il minore e nei percorsi educativi che lo riguardano; quindi una sorta di tutor del ragazzo che dopo anni si appresta a lasciare l’istituto o la comunità per l’avvio alla vita autonoma.