L’AQUILA – Il TAR di L’Aquila con sentenza 01/2022 pubblicata oggi, ha annullato definitivamente le autorizzazioni concesse da Regione Abruzzo e Comune di Ovindoli per i nuovi impianti da sci e relative piste che, se realizzate, avrebbero comportato lo sbancamento e, quindi, la completa distruzione di oltre 10 ettari di rarissimi habitat di prateria di alta quota nel Parco del Sirente Velino, in una Zona di Protezione Speciale per l’Unione Europea, con gravissimo impatto sulle specie presenti. Lo rendono noto le associazioni ambientaliste ‘Salviamo l’Orso’, ‘Stazione Ornitologica Abruzzese’, LIPU, ‘Mountain Wilderness’ e CAI, che avevano presentato il ricorso. Per le associazioni è “un’importante vittoria a favore di habitat e specie rarissime protette a livello internazionale. Rimane lo sconcerto per i reiterati tentativi di spendere milioni di euro di denaro pubblico per nuovi impianti all’interno di un parco in piena epoca di crisi climatica”.

I giudici hanno censurato l’operato del Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione  Abruzzo e del Comune di Ovindoli accogliendo diversi motivi del ricorso. “Si va dal mancato coinvolgimento nella procedura dei Carabinieri-Forestali che gestiscono la Riserva Monte Velino alla valutazione di incidenza ambientale fatta dal geometra comunale privo delle competenze necessarie – spiegano gli ambientalisti in una nota – dall’aver omesso una nuova valutazione paesaggistica da parte della Soprintendenza dopo che il progetto era stato modificato alla violazione della legge istitutiva del Parco in quanto per i giudici ‘Si tratta chiaramente di modificazioni rilevanti e irreversibili dello stato geomorfologico del paesaggio, tali da integrare l’ipotesi di danneggiamento delle formazioni minerali vietato dalla disposizione citata’”.

Importante, anche come riaffermazione di un principio generale sulla conservazione di specie e habitat, anche il passaggio della sentenza sulla protezione delle rarissime specie animali presenti, come la Vipera ursini. “Scrivono i giudici ‘Il SIA (lo studio di impatto ambientale, ndr) quindi dà atto che l’esecuzione delle opere di scavo comporta l’uccisione di esemplari di vipera ursinii e che le misure di mitigazione potrebbero solo limitare, ma non evitare tale evenienza, come anche confermato nelle integrazioni del 4.6.2019 che ritengono di mitigare l’impatto dell’intervento sulla specie’ con la ‘rilocazione di individui accidentalmente rinvenuti’ durante i lavori. È però in assoluto incompatibile con le misure di tutela della specie, oltre che inaccettabile per le conseguenze irreversibili che potrebbero derivarne – continuano le associazioni – il rischio di soppressione di un numero indeterminato di esemplari trattandosi di una tra le specie di serpente più minacciate d’Europa (Baron et al.,1996) e d’Italia (Filippi and Luiselli, 2000) e quella che in Italia corre i maggiori rischi di estinzione (Rapporto ARTA sullo stato dell’ambiente in Abruzzo 2018). Non a caso la l.r. Abruzzo n. 50/1993 e la d.G.R. n. 877/ 2016, ne vietano ogni forma di cattura, di asportazione dall’habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione. Ne consegue che il PAUR e la V.inc.A. del 29.1.2019 n. 11152 nella parte in cui ritiene che l’intervento sottoposto a valutazione d’incidenza non compromette la presenza della vipera ursinii nell’ambiente di riferimento e non ne inficia la conservazione, sono illegittimi per violazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali di tutela della specie”.
Accolti anche i motivi sull’effetto cumulo con gli altri impianti, non adeguatamente valutato, nonché sugli impatti delle nuove infrastrutture sugli ambienti circostanti (il cosiddetto ‘effetto bordo’). Infine, il TAR ha accolto anche i motivi aggiunti che le associazioni avevano depositato dopo aver letto una relazione dell’Università La Sapienza, consulente del Comune di Ovindoli, che ammetteva l’esistenza di gravi criticità. “Insomma, una vittoria a tutto campo che evidenzia la fondatezza della battaglia per la tutela degli ambienti d’alta quota e dei paesaggi del parco del Sirente-Velino”, concludono le associazioni ‘Salviamo l’Orso’, ‘Stazione Ornitologica Abruzzese’, LIPU, ‘Mountain Wilderness’ e CAI, nel ringraziare “l’avv. Herbert Simone che ha seguito il ricorso e tutti gli attivisti che hanno collaborato”.
Il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste, ha visto anche l’intervento ad adiuvandum del WWF Italia, difeso dall’Avv. Francesco Paolo Febbo, che esprime piena soddisfazione per la sentenza del TAR Abruzzo che ha annullato le autorizzazioni per le nuove piste da sci e nuovi impianti da risalita “in un’area di circa 10 ettari sul Monte Magnola nel territorio di Ovindoli, nel Parco Regionale Sirente-Velino, compromettendo habitat naturali ricompresi in una Zona di Protezione Speciale della Rete Narura2000 tutelata dall’Unione Europea, peraltro tutelata su proposta della stessa Regione Abruzzo e dello Stato Italiano”.

“La tutela di questi territori, così importanti dal punto di vista della biodiversità, dovrebbe essere una priorità per la Regione e per lo stesso Parco regionale – dichiara Dante Caserta, vicepresidente del WWF Italia -. Dover ogni volta ricorrere alla giustizia amministrativa per una cosa tanto ovvia è incomprensibile, anche perché le normative di salvaguardia sono chiare e dovrebbero essere ben conosciute. Continuare ad insistere su interventi che mettono a rischio habitat prioritari e le specie che li abitano, ad iniziare dell’Orso bruno marsicano, è un errore gravissimo che non trova alcuna giustificazione. Il rilancio delle montagne abruzzesi nasce dalla tutela e della giusta valorizzazione, non dalla compromissione dei valori ambientali che rappresentano il loro elemento caratterizzante”.

“La sentenza – dichiara l’avv. Febbo – conferma la validità di quanto è stato sostenuto nei ricorsi. I giudici amministrativi applicano la legge con rigore e con buon senso; è un vero peccato che la parte politica a volte non programmi i suoi interventi con gli stessi identici criteri, a tutela degli interessi della collettività”.