TERAMO – Non entriamo nel merito di valutazioni tecnico-amministrative che hanno portato alla decisione della CoViSoc di non iscrivere al prossimo campionato di Lega Pro, almeno ieri, il Teramo Calcio, ma sull’argomento pubblicheremo in giornata valutazioni di esperti in materia. La nostra lettura si limita, pertanto, a quella che sarà data dai lettori, ma che la società presenti delle situazioni che vanno anche oltre l’oramai famoso, mancato ripianamento finanziario, è cosa acclarata.
(Nella foto l’avv. Cesare Di Cintio. Con Federica Ferrari della DCF Sport Legal difenderanno il Teramo Calcio)
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Ecco cosa dice la Commissione di Vigilanza sulle società sportive.
La Co.Vi.So.C., nella riunione del 30 giugno 2022, esaminata la documentazione prodotta da codesta società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, ha
rilevato il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l‘ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023, di cui al Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022.
Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che – alla data de[ termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento – codesta società non ha assolto i seguenti
adempimenti:
– ripianamento della carenza finanziaria di euro 975.490,00, risultante dall’indicatore di liquidità al 31 marzo 2022; deposito di una nuova relazione emessa dalla società di revisione, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2021; deposito di una nuova relazione emessa dalla società di revisione, attestante l‘avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.
Inoltre, in ragione dell’intervenuta decadenza delle procedure di pagamento rateale già in itinere – alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento -, la
Società non ha ritualmente adempiuto all’obbligo di pagamento dei risalenti debiti fiscali di seguito descritti:
- IVA risultante dalle Liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2019; – IVA risultante dalle Liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d’imposta anno 2018;
- IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo e secondo trimestre del periodo d’imposta anno 2017;
- IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta anno 2017; – IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa aL periodo d’imposta anno 2016.
Nello specifico è emerso che – alla data deL 22 giugno 2022 – per i menzionati debiti erariali oggetto di iscrizione a ruolo (eccezione fatta comunque per l’IVA annuale 2017) – pur avendo la Società
presentato in data 20 giugno 2022 una istanza di rateazione ai sensi deLl’art. 19 del DPR 602/73 – il competente Agente della Riscossione non ha ancora fornito alcun riscontro né ha elaborato il rituale piano di ammortamento.
Ne deriva quindi che, al termine perentorio del 22 giugno 2022, i menzionati debiti erariali non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale tale da permettere di
affermare la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento.
Si ricorda che avverso tale decisione potrà essere depositato ricorso presso questa Commissione, entro il termine perentorio del 6 luglio 2022, ore 19:00. Il ricorso dovrà essere corredato, a
pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 9.000,00 (assegno circolare intestato a Federazione Italiana Giuoco Calcio).
Distinti saluti
Il segretario Giuseppe Casamassima