Si resta basiti nel leggere le affermazioni del presidente della Regione Abruzzo in merito alla fusione delle Camere di Commercio di Teramo e L’aquila.
Il Presidente della Regione Abruzzo forse dimentica che, secondo norma, deve provvedere alla nomina dei componenti del consiglio camerale con apposito decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.
Considerate:
la sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 13 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª Serie speciale – Corte costituzionale n. 51 del 20 dicembre 2017 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;
le ordinanze nn. 3655/2018, 3962/2018, 3963/2018, 4869/2018, 4871/2018 e 5818/2018 del Consiglio di Stato, tutte aventi ad oggetto procedimenti scaturiti dal decreto ministeriale 16 febbraio 2018, con le quali il Consiglio di Stato, Sezione sesta, ha “ritenuto, nell’ambito della deliberazione tipica della presente fase cautelare, che nel bilanciamento degli opposti interessi prevalenti risultano allo stato quelli della parte ricorrente, volti in sostanza al mantenimento inalterato della situazione sostanziale nell’attesa della deliberazione nel merito delle diverse, articolate questioni oggetto di giudizio, a partire da quella prospettata di una possibile illegittimità costituzionale di alcune delle norme del riordino normativo la cui prima applicazione ha dato luogo alla controversia”;
l’ordinanza n. 3531/2019 del 15/03/2019 del TAR Lazio, sezione terza ter, che dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’art. 3 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui prevede il parere, anziché l’intesa, con riferimento al principio di leale collaborazione;
si chiede al Presidente della Regione Abruzzo quali sono gli elementi ostativi all’approvazione della delibera di sospensione sulla fusione delle Camere di Commercio di Teramo e L’Aquila atteso che il quadro giuridico di riferimento, non consente di procedere al completamento dell’iter amministrativo (nomine di cui sopra).
D’altronde, come giusto che sia, diverse Regioni hanno proceduto alla sospensione; si ricorda l’ultima della Regione Emilia Romagna (Delibera n. 759 del 20/05/2019).
Il Presidente API Teramo
Ing. Alfonso Marcozzi